Legge di conversione Decreto-legge Sicurezza 2: Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale
13/08/2019
Sulla Gazzetta ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019 è stata pubblicata la legge 8 agosto 2019, n. 77 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”.
La legge di conversione modifica ed integra il decreto-legge n. 53/2019 che contiene, nella versione definitiva:
- disposizioni in materia di immigrazione;
- disposizioni in materia di ordine pubblico;
- disposizioni in materia di contrasto alla vuiolenza in occasione di manifestazioni sportive;
- misure riguardanri il personale delle Forze di Polizia, delle Forse armate, dei Vigili del fuoco e del Ministero dell’Interno;
- altre disposizioni.
Tra le principali misure introdotte vi è, all’articolo 1, l’attribuzione al Ministro dell’interno, nella sua qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana, nonché nel rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia, il potere di limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, con l’eccezione del naviglio militare (nel quale rientrano anche le navi militari e le navi da guerra) e delle navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e di sicurezza pubblica, ovvero quando, in una specifica ottica di prevenzione, ritenga necessario impedire il cosiddetto “passaggio pregiudizievole” o “non inoffensivo” di una specifica nave se la stessa è impegnata – limitatamente alle violazioni delle leggi in materia di immigrazione – in una delle attività elencate dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di Montego Bay – UNCLOS), ossia il carico o lo scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti. Il testo prevede che i provvedimenti limitativi o impeditivi siano adottati di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, e che ne sia data informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Inoltre, attraverso una specifica modifica al Testo unico delle leggi sull’immigrazione, si prevede, in caso di inosservanza da parte del comandante della nave dei divieti e delle limitazioni imposti, il pagamento di una sanzione amministrativa variabile da un minimo di 150.000 euro a un massimo di 1.000.000, fatta salva l’applicabilità di eventuali sanzioni penali. In caso di reiterazione della violazione, commessa con l’utilizzo della medesima nave, si applica, altresì, la sanzione accessoria della confisca amministrativa con sequestro cautelare immediato.
Si estende, poi, alle fattispecie associative realizzate al fine di favorire l’immigrazione clandestina, la competenza delle procure distrettuali e la disciplina delle intercettazioni preventive.
In materia di sicurezza pubblica, il testo, all’articolo 5, introduce inoltre misure volte a sviluppare l’attività di cooperazione internazionale di polizia nel campo delle operazioni sotto copertura e a chiarire che la comunicazione alle questure, da parte dei titolari di strutture ricettive (hotel, pensioni, B&B, ecc.),delle persone alloggiate per un solo giorno vada effettuata “con immediatezza”.
Infine, con l’articolo 6, si rafforza il quadro normativo a presidio del regolare e pacifico svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico, nel contempo assicurando maggiore tutela agli operatori delle Forze di polizia impiegati in servizi di ordine pubblico, in particolare attraverso l’inasprimento delle sanzioni previste per chi contravvenga al divieto di fare uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona; la previsione della reclusione da uno a quattro anni per chi, nel corso delle manifestazioni, lanci o utilizzi illegittimamente razzi, oggetti contundenti o gas; l’introduzione di specifiche circostanze aggravanti per reati commessi nel corso delle manifestazioni quali violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità, nonché per le condotte di devastazione e saccheggio e di danneggiamento.
Con l’articolo 8, al fine di velocizzare l’esecuzione di sentenze di condanna per reati anche gravi, si prevede il supporto di un contingente di personale, fino ad un massimo di 800 unità, appositamente assunto con contratti a tempo determinato di durata annuale.
Si prevede, altresì, all’articolo 13, l’incremento della durata del DASpo che, per i recidivi, passa dal minimo di sei al massimo di dieci anni, a fronte degli attuali cinque e otto anni. Per coloro che violano il divieto, il periodo massimo di durata della misura è innalzato dagli attuali otto a dieci anni.
Con l’articolo 14, si estende l’applicabilità del fermo di indiziato di delitto ai reati commessi in occasione o a causa delle manifestazioni sportive e si rende permanente la disciplina dell’arresto differito per determinati reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Si inaspriscono le sanzioni volte a colpire il fenomeno della rivendita abusiva di titoli di accesso alle manifestazioni sportive (il cosiddetto “bagarinaggio”), eliminando il riferimento ai luoghi di vendita, in modo da colpire qualunque condotta di vendita non autorizzata, anche se effettuata per via telematica.
Con l’articolo 9, si proroga al 31 dicembre 2019 la scadenza per l’adozione, da parte del Governo, di uno specifico regolamento per individuare le modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali in tema di trattamento dei dati effettuato per le finalità di polizia dal Centro elaborazioni dati (CED) del Dipartimento della pubblica sicurezza e da organi, uffici o comandi di polizia, con particolare riferimento agli adattamenti che si impongono nella parte in cui si prevede l’accesso al citato CED da parte del personale dei Corpi e dei servizi di polizia municipale per verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei riguardi delle persone controllate.
Sempre con l’articolo 9, si proroga, infine, al 31 dicembre 2019, il termine di applicazione delle norme in materia di intercettazioni introdotte dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216.
In allegato il testo della legge di conversione 8 agosto 2019, n. 77 ed il testo del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 coordinato con la legge di conversione.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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