Legge europea 2013-bis: Il progettista può partecipare alla gara per la realizzazione
12/11/2013
Con la legge finanziaria 2013 bis approvata dal Consiglio dei
Ministri di venerdì scorso, relativamente ai lavori pubblici, oltre
alla norma contenuta nell’articolo 22 che chiarisce alcuni dubbi
interpretativi per l’applicazione della tra privati e fra le
pubbliche amministrazioni e i privati, con l’articolo 19 del
provvedimento, rubricato “Modifiche al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, codice dei contratti, relative agli affidatari
di incarichi di progettazione” vengono introdotte ulteriori
modifiche al Codice dei contratti necessarie per chiudere il
precontenzioso con la Comunità Economica Europea EU Pilot
4680/13/MARKT
Le modifiche sono introdotte dall’articolo 19 del provvedimento riguardano l’articolo 90 del Codice dei contratti rubricato “Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici”.
In pratica viene modificato il comma 8 in maniera tale da consentire ai progettisti di un’opera pubblica la partecipazione agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi; l’originario divieto viene traslato dalla partecipazione all’affidamento ma con l’inserimento del comma 8-bis viene precisato che il divieto relativo all’affidamento non si applica laddove i soggetti dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non sia tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
Riportiamo, qui di seguito il comma 8 coordinato ed il comma 8-bis, con indicate in grassetto le modifiche che diventeranno definitive soltanto nel caso in cui il disegno di legge dovesse essere convertito in legge:
“8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
8-bis. I divieti di cui al comma 8 non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non sia tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.”
In pratica, con le modifiche introdotte, viene ammorbidita l’attuale versione del Codice degli Appalti che, in atto, non dà al professionista che effettua la progettazione di un’opera la possibilità di partecipare alla gara d’appalto per la realizzazione della stessa.
Con le modifiche introdotte dalla legge europea 2013-bis, non appena diventeranno operative, sarà possibile per il progettista dell’opera partecipare alla gara d’appalto per la sua realizzazione con la precisazione che l’affidamento sarà possibile soltanto se sarà in condizione di dimostrare che l’esperienza acquisita nell’espletamento dell’incarico di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
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Le modifiche sono introdotte dall’articolo 19 del provvedimento riguardano l’articolo 90 del Codice dei contratti rubricato “Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici”.
In pratica viene modificato il comma 8 in maniera tale da consentire ai progettisti di un’opera pubblica la partecipazione agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi; l’originario divieto viene traslato dalla partecipazione all’affidamento ma con l’inserimento del comma 8-bis viene precisato che il divieto relativo all’affidamento non si applica laddove i soggetti dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non sia tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
Riportiamo, qui di seguito il comma 8 coordinato ed il comma 8-bis, con indicate in grassetto le modifiche che diventeranno definitive soltanto nel caso in cui il disegno di legge dovesse essere convertito in legge:
“8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
8-bis. I divieti di cui al comma 8 non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non sia tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.”
In pratica, con le modifiche introdotte, viene ammorbidita l’attuale versione del Codice degli Appalti che, in atto, non dà al professionista che effettua la progettazione di un’opera la possibilità di partecipare alla gara d’appalto per la realizzazione della stessa.
Con le modifiche introdotte dalla legge europea 2013-bis, non appena diventeranno operative, sarà possibile per il progettista dell’opera partecipare alla gara d’appalto per la sua realizzazione con la precisazione che l’affidamento sarà possibile soltanto se sarà in condizione di dimostrare che l’esperienza acquisita nell’espletamento dell’incarico di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
A cura di Paolo
Oreto
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