Legge per l’architettura, la proposta del CNAPPC
14/06/2018
In vista dell'VIII Congresso Nazionale degli Architetti PPC, il CNAPPC sta lavorando su un documento che contiene le istanze fondamentali della proposta di Legge dell'Architettura.
Bozza di documento che ha fatto discutere il mondo degli ingegneri che, preoccupati di un eventuale sconfinamento nelle competenze professionali, ha attivato il proprio Consiglio Nazionale con la circolare 12 giugno 2018, n. 252 in cui il CNI ha rassicurato che "ogni iniziativa tesa a limitare la legittima competenza degli ingegneri è stata sempre ben attenzionata e tempestivamente contrastata da questo Consiglio Nazionale, con successo, e ciò avverrà anche in questo caso, ove la proposta, allo stato, a quanto pare, di bozza di documento di principi e non di articolato, dovesse intraprendere un cammino parlamentare".
Il documento predisposto dal CNAPPC ha l’obiettivo di "individuare le linee politiche di indirizzo per la valorizzazione, la promozione, la diffusione e il miglioramento dell’architettura, l’educazione verso la cultura architettonica, prevedendo azioni corrette di trasformazione dello spazio naturale e antropizzato, nonché fare chiarezza in merito alla definizioni dei termini, ambiti di applicazione e delle competenze di chi opera per essa".
L’azione del disegno di legge persegue il fine di "evidenziare e valorizzare il ruolo pubblico primario dell’architettura e del paesaggio, rimarcando l’importanza di una visione sugli sviluppi dello spazio di vita al fine di operare per il beneficio di tutta la collettività e delle generazioni future. Gli interventi corretti di modificazione dello spazio, contribuiscono a migliorare la vita dell’uomo, realizzando un evidente progresso civile, sociale, culturale ed economico della società. Tali indirizzi, sono già stati individuati ed espressi dalla maggior parte dei paesi europei e sono la base fondante dello sviluppo di un paese civile".
La bozza di ddl, ancora in lavorazione (in allegato l'ultima bozza disponibile), è costituita da 7 articoli:
- art. 1: definisce la finalità della legge
- art. 2: definisce i termini e il campo di applicazione
- art. 3: definisce i termini e il campo di applicazione
- art. 4: stabilisce le competenze
- art. 5: Politiche per la qualità architettonica
- art.6: prevede che sia assicurata l’integrazione delle politiche per il miglioramento dello spazio di vita e dell’architettura, della pianificazione del territorio, nelle politiche culturali, ambientali, agricole, turistiche, economiche e sociali globali italiane. Individua il tempo necessario per il Governo per l’emanazione di decreti attuativi e ne indica l’elenco
- art. 7: individua le modifiche alle leggi in vigore.
Le preoccupazioni degli Ingegneri
Ciò che avrà preoccupato gli ingegneri è l'art. 4 che tratta le competenze professionali di architetti e ingegneri definite dall'art. 52 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.
In particolare, sull'argomento la bozza del CNAPPC attribuisce "all’architetto la possibilità di intervenire sugli edifici di carattere storico artistico per la parte di progettazione architettonica, e ad ingegneri e architetti per la parte tecnica", ricordando al riguardo la sentenza del Consiglio di Stato n. 21 del 9 gennaio 2014 ha "definitivamente chiarito la legittimità dell’esclusione della categoria professionale degli ingegneri dal conferimento di incarichi afferenti la direzione di lavori da eseguirsi su immobili di interesse storico-artistico, di competenza in via esclusiva degli architetti".
Il CNAPPC ha sottolineato come "secondo il Consiglio di Stato, l’attività di direzione dei lavori su immobili di interesse storico-artistico non può essere ricondotta alle attività di mero rilievo tecnico, non potendo essere esercitabile dai professionisti ingegneri, ma essendo riservata alla sola professione di architetto. L’attività di direzione dei lavori non coincide con la nozione di ‘parte tecnica’ delle attività e delle lavorazioni, poiché di tale coincidenza non vi è traccia alcuna nell’ambito della normativa di riferimento e, laddove si accedesse a tale opzione interpretativa, di fatto, si priverebbe di senso compiuto la stessa individuazione di una ‘parte tecnica’ (intesa quale componente di una più ampia serie di attività) facendola coincidere, di fatto, con il più ampio e onnicomprensivo novero delle attività relative alla direzione dei lavori".
"Oggi - continua il documento del CNAPPC - dopo quasi 100 anni dalla legge del 1925 molto è cambiato: non ci si può limitare al riconoscimento dell’edificio di carattere ‘storico artistico’, perché nella maggior parte dei centri urbani è il tessuto stesso che assume carattere storico artistico. Ciò comporta che intervenire su un edificio che non ha caratteristiche storico/artistiche ma è inserito in un tessuto di questa natura, sia esso ‘centro storico’ o ‘territorio storico’ ( definito da un piano territoriale), necessita delle stesse competenze esclusive. Ciò perché le definizioni del 1925 oggi sono totalmente inadeguate perché superate dalla storia e rappresentano un ostacolo insormontabile anziché una referenza normativa. Inoltre lo Stato Italiano non può non considerare l’evoluzione delle definizioni e delle competenze fondamentali per un paese che si definisce civile e in linea con la maggior parte dei paesi Europei".
La parte sulle competenze professionali si conclude con una disamina delle principali leggi europee sull'architettura:
- quella francese (che ha festeggiato 40 anni di legge per l’architettura nel 2017) stabilisce che il progetto architettonico è di pertinenza dell’architetto;
- la legge portoghese assegna il progetto architettonico alla competenza dell’architetto;
- la spagnola definisce chiaramente che l’architetto opera in tutti i casi in cui il progetto riguardi la presenza umana.
"Anche paesi più giovani - conclude il documento del CNAPPC - numericamente e territorialmente meno estesi come L’Estonia, riconoscono il ruolo fondamentale dell’architetto. Un contributo sostanziale lo dà la direttiva europea 2005/36 che definisce quali sono le competenze che afferiscono al progettista architetto: un insieme di competenze storiche, tecniche, artistiche, umanistiche e, soprattutto sociali, necessarie per intervenire in modo sapiente sulle trasformazioni territoriali. In definitiva nei centri storici e nei territori storici, le varie discipline professionali coinvolte nel processo di trasformazione del territorio 9 devono coordinarsi all’interno del processo, ma l’attività di progettazione architettonica, e quindi anche del coordinamento delle riflessioni e delle ipotesi risolutive, deve essere riservata a chi ha formazione e quindi competenza per poterla esercitare: l’architetto PPC, nell’ambito delle rispettive competenze (art II comma B della Ris. Europea 2001/C73/04)".
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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