Legge salva DIA: il GSE riesamina le richieste di qualifica IAFR
24/09/2010
Si segnala che il 19 agosto 2010 è entrata in vigore la Legge
129/2010 che fa salvi gli effetti relativi alle procedure di
denuncia di inizio attività "per la realizzazione di impianti
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che
risultino avviate in conformità a disposizioni regionali recanti
soglie di capacità di generazione superiori a quelle individuate
dalla normativa statale a condizione che gli impianti siano entrati
in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto" (art. 1
quater).
In virtù di tale disposizione, ferma restando la necessità del rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dal D.M.18/12/2008 "Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 2, comma 150 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", i titolari di impianti che si fossero visti rigettare dal GSE la richiesta di qualifica, corredata di DIA, per carenza di titolo autorizzativo idoneo, possono inviare al GSE - Divisione Operativa - Direzione Ingegneria, Unità Qualifiche Impianti, la documentazione atta a comprovare l'entrata in esercizio del proprio impianto, se avvenuta entro il 16 gennaio 2011, al fine di consentire al GSE il riesame del proprio provvedimento di diniego nei termini e alle condizioni previste dalla legge 241/1990.
Fonte: GSE
© Riproduzione riservata
In virtù di tale disposizione, ferma restando la necessità del rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dal D.M.18/12/2008 "Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 2, comma 150 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", i titolari di impianti che si fossero visti rigettare dal GSE la richiesta di qualifica, corredata di DIA, per carenza di titolo autorizzativo idoneo, possono inviare al GSE - Divisione Operativa - Direzione Ingegneria, Unità Qualifiche Impianti, la documentazione atta a comprovare l'entrata in esercizio del proprio impianto, se avvenuta entro il 16 gennaio 2011, al fine di consentire al GSE il riesame del proprio provvedimento di diniego nei termini e alle condizioni previste dalla legge 241/1990.
Fonte: GSE
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