Libera professione, niente cancellazione in caso di mancato pagamento di Ordine e Cassa di Previdenza

11/04/2016

Niente più avvocati "improvvisati" o iscritti all'albo senza che esercitino la professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.

È questa l'idea che ha ispirato la redazione del Decreto Ministero della Giustizia 25 febbraio 2016, n. 47 recante "Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2016, dopo oltre un anno di discussioni che hanno riguardato in particolare i requisiti da possedere per verificare la sussistenza dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.

Ricordiamo, infatti, che nella prima versione del decreto erano stati previsti alcuni requisiti che avrebbero certamente portato alla esclusione di gran parte degli iscritti all'ordine professionale (leggi articolo). In particolare, tra i requisiti erano stati inseriti i seguenti:

  • avere corrisposto i contributi annuali dovuti al consiglio dell'ordine;
  • avere corrisposto i contribuiti dovuti alla Cassa di Previdenza Forense.

Nella stesura finale del provvedimento, invece, è stato previsto che la verifica dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente viene confermata quando l'avvocato al sesto anno di iscrizione può verificare congiuntamente i seguenti requisiti:

  • è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
  • ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
  • ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista;
  • è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine;
  • ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;
  • ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge.

Con decreto del Ministero della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, saranno stabilite le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione.

La cancellazione dall'Albo è disposta quando il consiglio dell'Ordine circondariale accerta la mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l'avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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