Liberalizzazioni: Da oggi in Assemblea della Camera per un probabile altro voto di fiducia

19/03/2012

E' all'ordine del giorno della seduta di oggi dell'Assemblea della Camera dei Deputati la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
Il provvedimento, approvato con il voto di fiducia dal Senato, nei giorni scorsi è stato discusso dalle Commissioni riunite Finanze (VI) e Attività produttive (X) che venerdì 16 lo hanno approvato senza variazioni e dalla Commissione Giustizia (II) che nella seduta di mercoledì 14 marzo ha espresso parere favorevole con una serie di condizioni.

Tra le condizioni contenute nel dispositivo finale di approvazione spiccano quelle con cui viene chiesta la soppressione dei commi da 1 a 5 dell'articolo 9 o, in alternativa, nel caso in cui non venga accettata tale soppressione, una serie di modifiche all'articolo stesso al fine di:
  • coinvolgere i Consigli nazionali nella determinazione dei parametri che sostituiranno le tariffe;
  • mantenere le tariffe vigenti per la liquidazione delle spese giudiziali fino alla determinazione dei parametri, anche se ciò dovesse avvenire dopo il termine di 120 giorni previsto dal decreto;
  • predisporre un preventivo in forma scritta anzichè "nelle forme previste dall'ordinamento" come si legge nel testo del disegno di legge;
  • poter stipulare polizze assicurative anche in forma collettiva o convenzionale nell'ambito di convenzioni-quadro fra ordini e collegi professionali ed imprese assicuratrici.

Ecco come il provvedimento arriva in Aula con un parere favorevole della Commisione Giustizia con una serie di osservazioni che, di fatto, contrastano con lo stesso parere favorevole.
In particolare nel corso dell'ultima seduta del 14 marzo Fulvio Follegot ha espresso la propria "contrarietà all'articolo 9, in materia di tariffe professionali, ritenendo che tale disposizione crei un grave vuoto normativo e non tenga conto di quanto sia complesso, soprattutto per chi esercita la professione forense, preventivare i costi della difesa. Osserva inoltre come l'articolo 9-bis, prevedendo la possibilità che i soci di capitali partecipino alle società tra professionisti, ponga dei dubbi circa l'autonomia di questi ultimi ed il rispetto del segreto professionale. ".

Per evitare che decada, il decreto-legge dovrà essere convertito in legge entro il 24 marzo e quindi entro la fine della corrente settimana ed è impossibile ipotizzare un'approvazione dello stesso senza alcuna modifica perché, altrimenti il provvedimento dovrebbe ritornare al Senato per una seconda lettura ed una seconda approvazione.
Fonti parlamentari fanno rilevare che i tempi strettissimi per la conversione in legge del provvedimento non possono consentire modifiche al testo già approvato in Senato ed il Presidente del Consiglio ha preannunciato la definizione di nuovi interventi sulle liberalizzazioni affidandoli ad altri provvedimenti già all'esame del Parlamento. Si tratterà, quindi, con certezza di un altro voto di fiducia che il Governo chiederà sul testo già approvato in Senato.

Relativamente all'articolo 9 nel testo approvato al Senato ha, di fatto, confermato l'impianto dell'articolo stesso con alcune modifiche e con l'introduzione dei commi 2-bis, 6 e 7.
Ma andiamo con ordine nell'esaminare i vari commi del provvedimento.
Comma 1
Resta tale e quale il testo originario con l'abolizione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordini stico.
Comma 2
Il testo del comma 2 viene leggermento modificato con l'introduzione di un termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione per l'adozione da parte del ministro vigilante dei parametri di riferimento per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale.
Viene cancellato l'ultimo periodo in cui era precisato che l'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese avrebbe dato luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso.
Comma 2-bis
L'introduzione da parte del Governo del comma 2-bis lascia in vita le tariffe vigenti, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.
Nulla viene detto, invece, in riferimento ai lavori pubblici lasciando nel caos un sistema che dovrà trovare nuove regole per evitare che gli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria entrino nel caos.
Comma 3
La struttura resta la stessa anche se viene precisato che la misura del compenso deve essere previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima che, quindi, potrà subire modifiche nel caso in cui le prestazioni richieste subiscano modifiche in corso d'opera. Viene cancellato l'ultimo periodo in cui era precisato che l'eventuale determinazione della misura del compenso avrebbe costituito illecito disciplinare del professionista e viene sotituito con un nuovo periodo in cui viene precisato che al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio ma, forse, sarebbe stato più giusto inserire questo nuovo periodo relativo al rimborso spese del tirocinante nel comma 5.
Comma 4
Vien confermato il testo del decreto-legge e, quindi, l'abrogazione delle disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe.
Vengono, di fatto, cancellate tutte quelle norme del codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) e del Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010) che contengono riferimenti alle tariffe ed in particolare i commi 1,2,3 e 6 dell'articolo 92 del Codice nonché i commi 1,2 e 3 dell'articolo 262, il comma 1 dell'articolo 263 ed il comma 3 dell'articolo 267 del Regolamento di attuazione (sperando di non dimenticare nulla).
Per altro, vista la struttura delle due norme (Codice dei contratti e Regolamento di attuazione), non crediamo che un'abrogazione così vagamente dettata sia possibile ed , anzi, crediamo che, per evitare dubbi ed incomprensioni, sia necessaria una esplicita abrogazione degli articoli e dei commi, eventualmente, contrastanti con la pavetata abrogazione delle tariffe professionali.
Comma 5
Confermato il testo del decreto-legge con tirocino previsto per l'accesso alle professioni regolamentate della durata massima di diciotto mesi e con la possibilità per i primi sei mesi di essere effettuato in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.
Come già detto in precedenza nel commento relativo al comma 3, al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
Comma 6
Con l'inserimento del comma 6 vengono apportate alcune modifiche al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 relativo alla riforma degli ordinamenti professionali prevedendo la possibilità di riduzione e di accorpamento su base volontaria fra professioni che svolgono attività similari e cancellando, tra i principi che dovranno contenere i nuovi ordinamenti professionali quelli di cui alla letetra c) relativi alle norme sui tirocinanti già trasfuse nel comma 3 dell'articoo 9 di cui stiamo parlando e quelli di cui alla lettera d) in cui, in merito ai compensi, con la possibilità della deroga alle tariffe professionali era implicitamente affermata l'esisteza delle tariffe stesse.
Comma 7
Con l'inserimento del comma 7 viene precisato che dall'attuazione dell'articolo 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In allegato il parere con osservazioni della II Commissione, il documento completo e lo stralcio dell'articolo 9 comparato.



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