Liberalizzazioni: Il parere del Presidente degli Ingegneri Armando Zambrano

06/02/2012

Venerdì 27 gennaio abbiamo inviato una lettera aperta ai presidenti dei Consigli nazionali delle professioni tecniche e la stessa pubblicata su www.lavoripubblici.it (leggi), come è possibile rilevare, ha avuto un notevole grado di attenzione da parte dei nostri lettori.
Con la lettera aperta la nostra redazione aveva deciso di porre alcune domande ai rappresentanti nazionali delle principali professioni tecniche. In particolare, le domande riguardavano le novità e gli effetti introdotti dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 con cui venivano dettate nuove disposizioni per le professioni regolamentate.
Le domande, riguardavano, in particolare:
  • l'abolizione dei minimi tariffari
  • i parametri dei contenziosi
  • la determinazione dei corrispettivi a base d'asta nelle opere pubbliche
  • la determinazione di un corrispettivo adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione
  • l'obbligatorietà della determinazione del compenso

Dopo aver pubblicato venerdì scorso le risposte del Presidente del Consiglio nazionale dei geologi Gian Vito Graziano pubblichiamo oggi quelle del Presidente del Consiglio nazionale degli Ingegneri Armando Zambrano.

Le risposte sono pubblicate nel box in corsivo di seguito alle relative domande delle quali può essere letto il testo completo cliccando su "Visualizza tutto".
Ecco le risposte del Presidente Zambrano.

1) Credete che l'abolizione delle tariffe professionali (non dei minimi), in vigore, già dal 24 gennaio scorso, sia, effettivamente un segno di reale liberalizzazione?

"Credo proprio di no. La tariffa come riferimento è invece una garanzia per l'utente, che ha modo di conoscere l'entità e le modalità di determinazione del compenso, che può essere assunto a base di una definizione dell'importo finale e delle modalità e qualità di svolgimento della prestazione."


2) Credete che l'aver lasciato il riferimento ai "parametri nei contenziosi sia un atto di buona amministrazione", tutto a vantaggio dei cittadini e del buon governo dell'economia e della giustizia?Che significato ha dire che "nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante"?In quali casi dovranno essere utilizzati questi nuovi "parametri"?Cosa accade sin quando non saranno pronti i nuovi parametri?Non sarebbe stato corretto inserire una norma transitoria?

"E' evidente a tutti che occorre dare ai giudici, nei casi di contenzioso, una tariffa (il termine parametri è ovviamente la stessa cosa - ma il termine tariffa pare sia diventato una parolaccia) è una assoluta necessità, anche per una giusta semplificazione dei procedimenti. Inoltre, dà utili termini di paragone sopratutto a chi si avvia temerariamente per la strada del contenzioso. La norma transitoria, in questi casi, che prevedesse la sopravvivenza delle vecchie norme, è doverosa. Spero si faccia al più preso.".


3) Non credete si tratti di una liberalizzazione già varata con il decreto "Bersani" e, per ultimo, con il decreto-legge n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011 in cui già all'articolo 3, comma 5, lettera d) veniva precisato che "il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe"?Credete veramente che la cancellazione di tariffe professionali, anche di semplice riferimento, sia un fatto legato alle liberalizzazioni e che ciò porterà un vantaggio per la collettività?Non pensate che questa situazione sia anche legata al costante attacco di Confindustria alle libere professioni e che la riforma porterà giovamento soltanto alle Società di ingegneria?

"Le norme recenti sull'abrogazione delle tariffe, nel quadro già segnato dal Decreto Bersani, denotano la necessità, anche per un governo "tecnico" di intervenire con "slogan" più che con provvedimenti concreti a tutela dell'utente, nel caso delle professioni. Ho già detto che eliminare le tariffe, anche come solo riferimento, è un provvedimento che crea solo confusione nei rapporti professionista-utente, ponendo addirittura quest'ultimo in una paradossale situazione di inferiorità, per una evidente asimmetria informativa. Non sono sicuro che c'entri granché Confindustria o le Società d'ingegneria; credo che la confusione e le difficoltà applicative non giovino a nessuno.".


4) I Responsabili del procedimento come determineranno l'importo del corrispettivo da porre a base d'asta nel caso di gare per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria?
Con quali riferimenti i Responsabili del procedimento determineranno le soglie di 40.000, 100.000 e 200.000 euro (cottimo fiduciario, procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, procedura aperta) per la definizione dell'importo di un servizio di architettura e di ingegneria e non credete che potrà verificarsi che servizi relativi a due opere della stessa tipologia e con eguale finanziamento possano attingere a soglie diverse? Dove sta la trasparenza? Come si coniuga l'abolizione delle tariffe con l'articolo 92, comma 2 del Codice dei contratti e con l'articolo 262 del Regolamento n. 207/2010 dove viene precisato che i corrispettivi previsti dalle Tariffe professionali possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento?

"E' un ulteriore elemento di confusione. Abbiamo chiesto al Ministro della Giustizia se la norma abbia cancellato anche il DM che prevede la tariffa per le prestazioni legate ad opere pubbliche. Speriamo che vi sia un attimo di ravvedimento. Non si comprende veramente perché esistano i prezzari per le lavorazioni e non possano esistere per le prestazioni professionali.".


5) Quale sarà il metro con cui gli Ordini professionali dovranno determinare se il corrispettivo è adeguato all'importanza dell'opera (art. 9 dl n. 1/2012) ed al decoro della professione (art. 2233 Cod. civ.) ? E come sarà determinata dagli Ordini stessi l'inadeguatezza? Dove sta la libertà di determinazione del compenso, se poi è possibile l'illecito disciplinare dovuto ad un'eventuale inadeguata misura del compenso all'importanza dell'opera stessa?

"E' un tema delicato sul quale stiamo studiando la formulazione delle norme disciplinari. Certamente sarà difficile determinare l'importo di una prestazione, sulla base di una definizione decisamente generica quale l'importanza dell'opera ed il decoro della professione. Non sarà possibile procedere se non individuando criteri o parametri che facciano riferimento a valori oggettivi, come ad esempio le ore di lavoro. In ogni caso, credo sia importante stipulare contratti chiari e precisi, con l'indicazione dei termini per il calcolo del compenso e la qualità della prestazione, indicando anche modalità per le prestazioni aggiuntive non previste in origine. Ciò ridurrà la necessità di acquisire pareri degli Ordini.".


6) Che significa che la misura del compenso deve essere resa in forma scritta se richiesta dal cliente? Che sarà possibile anche definizione di compensi in forma soltanto verbale? E non credete che tale soluzione, unita alla cancellazione delle tariffe professionali, porterà ad innumerevoli contenziosi? Come può, poi, parlarsi di liberalizzazione quando viene previsto un ulteriore obbligo da parte del professionista? Non Vi sembra, invece, una norma repressiva che parte dal presupposto che il professionista sia sempre la "parte forte" del rapporto contrattuale e che voglia costantemente abusare del fiducia del cliente?

"E' auspicabile il contratto scritto, proprio per evitare contenziosi, nell'interesse dei professionisti e degli utenti. Certo, vi sono casi, come le consulenze prestate occasionalmente, dove è complicato stipulare un contratto in ogni occasione. Come detto prima, tutti questi provvedimenti di presunta liberalizzazione scontano una visione "ideologica" decisamente negativa del professionista, del tutto errata. I professionisti continuano ad essere una forza sana del paese, impegnati nella crescita culturale ed economica della società."




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Documenti Allegati

D.L. n. 1/2012