Liberalizzazioni: Il testo del decreto-legge

23/01/2012

Il Consiglio dei Ministri nella seduta di venerdì scorso (20 gennaio) ha approvato il decreto-legge cosiddetto delle “liberalizzazioni” che, rispetto al testo circolato qualche giorno fa, contiene abbondanti novità anche per il fatto che il testo, che un primo momento constava di un numero limitato di articoli, oggi ne ha ben 97 suddivisi in tre Titoli che trattano la Concorrenza, le Infrastrutture e l'Europa.
Il testo, definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri, contiene molteplici novità che dovrebbero avere l'obiettivo di creare più concorrenza con la possibilità di una maggiore occupazione per i giovani; nel provvedimento è possibile riscontrare, tra l'altro, le seguenti misure.

Professionisti (art. 9)
Vengono cancellate le tariffe professionali per le professioni regolamentate con la precisazione che tutti i compensi per le prestazioni professionali è pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico professionale.
Il tirocinio per i giovani sarà di 18 mesi dei quali 6 potranno essere svolti durante il corso di laurea. Con l'abolizione, però, dell'equo compenso per i tirocinanti.

Notai (art. 12)
L'attuale pianta organica dei notai (5779 unità anche se al momento ce ne sono circa 4700) verrà incrementata di 500 unità con l'obbligo dell'espletamento dei concorsi in atto (550 posti) in modo da far si che entro il 2012 siano espletate tutte le procedure per la nomina dei professionisti mei vari distretti e con l'obbligo di due nuovi concorsi e precisamente di uno per 500 posti entro il 31/12/2013 ed un altro di 470 posti entro il 31/12/2014. In definitiva l'attuale numero di notai dovrebbe essere incrementato di circa 1500 unità.

Farmacie (art. 11)
Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.000 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore a 500 abitanti; nei Comuni fino a 9.000 abitanti, l'ulteriore farmacia può essere autorizzata soltanto qualora la popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1.500 abitanti.
In pratica avremo 5.000 nuove farmacie e nelle Regioni che non ottempereranno arriverà un commissario ad acta per le piante organiche e le procedure concorsuali.

Imprese (art. 1)
Stop a tutti i vincoli che limitavano l'avvio di una nuova attività. Sono abrogate le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti d'assenso della Pa per l'avvio di un'attività economica.

Tribunale per le imprese (art. 2)
Un tribunale ad hoc per le imprese con la novità che, per accelerare la definizione delle controversie, le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale (13 sezioni) diventano specializzate in materia di impresa.
Nel dettaglio passano alle nuove sezioni tutte le cause relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del Codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario

Banche (art. 28)
L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane Spa, il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1º giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza.
La Banca d'Italia fisserà l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca di versa da quella del titolare della carta.

Edicole (art. 39)
Nelle edicole può essere venduto qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa e viene introdotta la possibilità per gli edicolanti di fare sconti sulla merce e di rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori.
La ingiustificata, mancata fornitura o la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto rispetto alla domanda del distributore di giornali costituiscono casi di pratica commerciale sleale.

Infrastrutture (Titolo II - Capo I)
Il Titolo II del provvedimento nel Capo I (artt. 41-55) detta importanti novità in tema di infrastrutture con alcune modifiche al Codice dei contratti necessarie a far decollare davvero il Project Financing.
Le nuove norme spingono l'ingresso dei capitali privati nel finanziamento, nella realizzazione e nella gestione delle infrastrutture.
Vengono ridotti gli importi delle opere d'arte per i grandi edifici e viene precisato che sono da considerare sottoprodotti le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nell'esecuzione di opere, anche se contaminate o mischiate, durante il ciclo produttivo, da acqua ovvero da materiali, sostanze o residui di varia natura.
Vengono, anche, inserite nuove norme relative alla progettazione ed, in particolare, è, adesso, consentita l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari (art. 29)
Novità in vista per i mutui immobiliari. Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.

Assicurazioni responsabilità civile (artt. 31-35)
Gli agenti assicurativi dovranno offire ai clienti informazioni su almeno tre diversi contratti forniti da altre compagnie assicurative per coprire la responsabilità civile per auto e natanti. In caso di mancata informazione il contratto è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato.

Energia (art. 22-25)
Oltre alla separazione tra Snam Rete Gas ed Eni, che verrà disciplinata da un successivo Dpcm, sono destinate a cambiare anche le modalità di determinazione delle tariffe di maggiore tutela non più sui contratti a lungo termine bensì su quelli spot.

Carburanti (artt. 18-21)
I gestori degli impianti di distribuzione, che siano titolari anche della relativa autorizzazione petrolifera, potranno rifornirsi liberamente da qualsiasi produttore o rivenditore. Eliminati i limiti per i self-service fuori dai centri abitati.
Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita non esclusivo di quotidiani e periodici e la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.

A cura di Gabriele Bivona


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Decreto-Legge