Liberalizzazioni: Non più tariffe ma preventivi e compensi per prestazioni professionali

28/03/2012

Con l'articolo 9 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 vengono abrogate tutte le tariffe delle professioni regolamentate (comma 1) ed il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale (comma 4).
Nella precedente frase ricavata dai commi 1 e 3 del citato articolo 9 è condensata una rivoluzione copernicana per i professionisti che, di fatto, per la determinazione dei propri compensi potevano fare prima riferimento alla tariffa professionale sulla quale effettuare, eventualmente i ribassi sia per quanto concerne le prestazioni rese a privati sia per quelle rese a committenti pubblici.

Con tale novità crollano le certezze che avevano regolato la determinazione dei compensi sino al 24 gennaio scorso ed inizia un nuovo corso con cui il professionista deve imparare a predisporre un preventivo di massima in cui il compenso deve essere adeguato all'importanza dell'opera (comma 4); il preventivo di massima deve essere reso noto al cliente e nello stesso devono essere indicate per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
Sembra, quasi, un discorso in politichese e come dovrà comportarsi il professionista per predisporre tale preventivo di massima? Come potrà adeguare il proprio compenso all’importanza dell'opera?

D’altra parte non c'è alcun obbligo di preventivo scritto e, per altro, nel caso di mancata predisposizione del preventivo, l'articolo 9 non prevede alcuna nullità di contratto e, quindi, il professionista, in questi casi (dovuti alla negligenza del professionista stesso), potrà ricorrere, ai sensi dell'articolo 2233 del Codice civile, al giudice per la liquidazione del compenso con la precisazione che nel citato articolo 2233 viene testualmente detto “Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, e determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale (ora consiglio dell'Ordine) a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”.
Sarebbe auspicabile, al fine di evitare contenziosi, che il preventivo venga definito in forma scritta e che lo stesso sia sottoscritto dal cliente per accettazione ma, è possibile ipotizzare numerosi ricorsi ai giudici per la liquidazione dei compensi ed è, anche, lecito chiedersi come faranno gli Ordini professionali ad esprimere il proprio parere.

Al fine di evitare possibili equivoci, il singolo professionista potrebbe predisporre un proprio tariffario per le prestazioni professionali dalle più semplici alle più complesse e renderlo noto al pubblico sia per mezzo di affissione nei locali del proprio studio, che con una brochure che con la pubblicazione sul proprio sito web ma il nodo del problema resta comunque quello della dicotomia tra legge e codice civile ed, infatti mentre nella legge viene detto che “il compenso deve essere adeguato all'importanza dell'opera” nel codice civile viene detto che “la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”.

Per ultimo, ricordiamo che il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

A cura di Gabriele Bivona


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