Linee guida ANAC sul RUP: è vera semplificazione?
04/07/2016
La figura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) trae le sue origini dall’articolo 7 della legge n. 109/1994 con l’idea di concentrare su di un unico soggetto tutte le responsabilità relative alle varie fasi di realizzazione dell’opera pubblica, dalla programmazione alla realizzazione, evitando il frazionamento dei vari procedimenti.
Un concetto assolutamente corretto a condizione che non degeneri nel classico "scarica barile" di chi vuole solo trovare il sistema per incentrare su un'unica figura anche le responsabilità altrui. Fu il sistema escogitato negli anni ’90 con lo scopo di creare un unico interlocutore per la gestione dell’opera pubblica all’interno dell’amministrazione.
Avevamo sperato che tale soluzione perpetuatasi ed ampliatasi con il primo Codice dei contratti avrebbe potuto trovare una nuova soluzione al fine di evitare che un unico soggetto diventasse l’unico responsabile dell’opera pubblica da programmare, progettare e realizzare e non per frazionare le responsabilità ma al fine di evitare soluzioni da collo di bottiglia che possono sempre di più frenare la realizzazione delle opere pubbliche nel nostro Paese.
Purtroppo, però, l’ANAC con le linee guida relative alla “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” predisposte in riferimento a quanto disposto all’articolo 31, comma 5 del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016) non ha trovato di meglio che estendere ancora di più le competenze del RUP. Ci chiediamo dove sta la semplificazione del quadro normativo previsto alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 1 della legge delega n. 11/2016.
Alla faccia della semplificazione gli infiniti compiti del RUP nelle linee guida da 25 previsti nel Regolamento n. 207/2010 diventano adesso 43 (18 nella prima fase e 25 nella seconda fase).
In pratica vengono accatastati sulla figura del RUP una quantità di incombenze da incubo e con difficoltà operative davvero enormi. Basta leggere nelle linee guida, approvate in via definitiva dall’ANAC, i compiti del RUP nella fase di programmazione, progettazione e affidamento elencati dalla lettera a) alla lettera s) e nella fase di esecuzione elencati dalla lettera a) alla lettera y) per capire, con immediatezza, che sono incompatibili con la figura di un singolo professionista e che tale situazione è agli antipodi delle sbandierate semplificazione e trasparenza e non può far altro che dare la possibilità all’illegittimità di incunearsi tra le pieghe dei tanti compiti affidati al RUP.
Ma dato che la speranza è l’unica cosa che ci resta, continuiamo a sperare che le Commissioni parlamentari ed il Consiglio di Stato riescano a dare all’ANAC quelle indicazioni utili la fine di migliorare le nuove linee guida adeguandole ad una logica funzionale ed organizzativa che possa rispondere a semplici concetti di "organizzazione", "managerialità", "staff", "lavorare per obiettivi", "lavorare in gruppo" magari lasciando la responsabilità su un unico soggetto ma evitando concentrazioni di funzioni su una sola persona senza alcuna logica di lavoro distribuito ed organizzato tra vari uffici.
Ricordiamo che le prime funzioni assegnate al RUP sono
rilevabili negli articoli 7 e 8 del D.P.R. n.
554/1999 ed, in definitiva, tali funzioni possono essere
riassunte nell’affermazione che il RUP, nello svolgimento delle
attività di propria competenza, formula proposte al dirigente cui è
affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e
informazioni:
a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di
appalti e concessioni;
d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del
livello di prestazione, qualità e prezzo;
e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.
Con il primo Codice dei contratti (D.Lgs. n.
163/2006) i compiti del RUP rilevabili all’articolo 10 sono apliati
e nello stesso articolo viene precisato che il RUP:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della
predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei
relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della
predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti
pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione
dell'avviso di preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il
controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo
determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di
realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi
nell'attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili
necessari;
f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le
informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento
dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di
coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un
accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende
necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse
amministrazioni;
h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di
servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia
necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri,
concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta,
assensi, comunque denominati.
Il Regolamento n. 207/2010, all’articolo 10 esplode i compiti del RUP elencandoli puntualmente dalla lettera a) alla lettera dd); si tratta in pratica di 25 compiti dettagliatamente indicati e che assumano contorni sempre più delineati e di responsabilità al fine di incentrare su di un unico soggetto le responsabilità delle amministrazioni dalla stesura del piano triennale sino al collaudo dell’opera pubblica.
Il nuovo Codice dei contratti ritorna sul RUP
all’articolo 31 rubricato “Ruolo e funzioni
del responsabile del procedimento negli appalti e nelle
concessioni” in cui viene precisato che lo stesso:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della
predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei
relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della
predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti
pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione
dell’avviso di preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il
controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo
determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di
realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi
nell’attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili
necessari;
f) fornisce all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le
informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento
dell’attuazione dell’intervento, necessari per l’attività di
coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia
la efficiente gestione economica dell’intervento;
g) propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un
accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende
necessaria l’azione integrata e coordinata di di-verse
amministrazioni;
h) propone l’indizione o, ove competente, indice la conferenza di
servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia
necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri,
concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta,
assensi, comunque denominati;
i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali
nelle concessioni.
A cura di arch. Paolo Oreto
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