Locazioni e Vendite: Maxi multe senza APE

16/12/2013

Novità sull’Attestato di prestazione energetica (APE) nel Decreto “Destinazione Italia” approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì scorso.
La nullità dell’atto (di vendita o di locazione) prevista dall’art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005 come modificato dall’art. 6 del decreto-legge n. 63/2013 convertito dalla legge n. 90/2013 viene trasformata in sanzione amministrativa.

Ma andiamo con ordine ricordando che l’art. 6 del citato decreto-legge n. 63/2013 ha modificato l’articolo 6 del .lgs. n. 192/2005 inserendo nello stesso articolo il comma 3-bis che recita testualmente “L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti”.
Tale norma era già associata alle sanzioni previste dai commi 8 e 9 dell’art. 15 del D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i. in cui è precisato che nel caso assenza dell’APE il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro nel caso di vendita e con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro nel caso di locazione.

Con il decreto-legge “Destinazione Italia” approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri, qualora la dichiarazione informativa e la copia dell’APE non siano state allegate all'atto, quest'ultimo non sarà più nullo ma entrambe le parti (nel caso di vendita, acquirente e venditore e nel caso di locazione, locatore e conduttore) dovranno pagare in solido e in parti uguali una sanzione amministrativa compresa tra 3 mila e 18 mila euro.
La sanzione scende in un range compreso tra mille e 4 mila euro per i casi di mancata dichiarazione relativi ai contratti di locazione di singole unità immobiliari e che viene dimezzata nel caso di durata della locazione non superiore a tre anni.

Il decreto-legge dovrebbe prevedere anche una sorta di sanatoria per le compravendite e le locazioni già effettuate, per le quali sia stata già accertata e sanzionata la violazione degli obblighi Ape con la definizione della nullità dell’atto.
Se la nullità non è già passata in giudicato, dietro richiesta di almeno una delle due parti potrà essere sostituita con le nuove sanzioni che andranno a cancellare l’ipotesi di nullità dell'atto

A cura di Gabriele Bivona


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