Locazioni immobiliari, registrazioni più semplici con il nuovo modello RLI

15/01/2014

Come già anticipato (leggi news), dal prossimo 3 febbraio sarà più semplice registrare i contratti di locazione immobiliare. Dopo la pubblicazione del provvedimento del 3 gennaio 2014 che ha previsto l'estensione delle modalità di versamento di cui all'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento 10 gennaio 2014, prot. 2970 con il quale ha comunicato l'approvazione del modello per la "Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili" (modello RLI), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

A cosa serve l'RLI?
I contribuenti potranno usare questo modello per richiedere agli uffici dell'Agenzia delle Entrate la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e comunicarne eventuali proroghe, cessioni o risoluzioni. L'RLI può essere utilizzato anche per esercitare l'opzione e la revoca della cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell'immobile oggetto di locazione o affitto. Nel modello, quindi, confluiscono tutti gli adempimenti fiscali legati alla registrazione dei contratti di locazione e affitto immobiliare, che prima erano inglobati all'interno del modello "69".

Come si presenta il modello RLI?
A partire dal 3 febbraio sarà possibile, direttamente o tramite un intermediario abilitato, registrare il contratto e allegare la relativa documentazione direttamente via internet, attraverso i servizi online dell'Agenzia delle Entrate. Gli allegati dovranno essere inviati in un unico file in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b).
Inoltre, sarà possibile versare online le imposte connesse alla registrazione con addebito sul conto corrente del contribuente o dell'intermediario, secondo le ordinarie regole previste per il modello F24.

Gabriele Bivona


© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Provvedimento