Locazioni semplificate: Stop alla comunicazione all'Autorità di P.S.

28/08/2012

Con l'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 131 definitivo stop alla comunicazione all'Autorità di Pubblica sicurezza.
Dal 21 giugno scorso la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricati o di relative porzioni, assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978 n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

In verità una analoga previsione era stata inserita nell'articolo 3, comma 3, primo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale e, secondo interpretazioni particolarmente restrittive, valida soltanto per i contratti assoggettati al regime fiscale della “cedolare secca”.
Ovviamente, adesso, con il citato articolo 2 del d.l. n. 79/2012 viene generalizzato a tutti i tipi di contratti di locazione ed anche ai comodati l'assorbimento della comunicazione all'Autorità di p.s. nell'adempimento di registrazione del contratto stesso e, sempre nello stesso articolo 2, è previsto che l'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il Ministero dell'Interno deve individuare, nell'ambito delle informazioni acquisite attraverso la registrazione dei contratti di locazione e comodato, le notizie rilevanti ai fini dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 59/1978.

Nell'ipotesi, invece, che i contratti di locazione non siano soggetti a registrazione, l'obbligo di comunicazione all'Autorità di pubblica sicurezza, nel caso di cessioni per un tempo superiore al mese, potrà essere assolto, in alternativa alla modalità tradizionale, anche con l'invio di un modello informatico che sarà definito dal Ministero dell'Interno con un successivo decreto.

A cura di Gabriele Bivona


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