MAGGIORANZE PREVISTE IN ASSEMBLEA
12/09/2007
L’articolo 7 del Decreto Legislativo 311/2006 sostituisce il comma
2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, dal
seguente:" Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti
volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione
delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati
attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi
energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti
decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza
semplice delle quote millesimali.".
Il comma 2 dell’art. 26 della Legge 10/91 prevedeva bensì che per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, ivi compresi quelli di cui all'articolo 8, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.
Con l’articolo 7 del D.lgs. 311/2006 assistiamo:
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Il comma 2 dell’art. 26 della Legge 10/91 prevedeva bensì che per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, ivi compresi quelli di cui all'articolo 8, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.
Con l’articolo 7 del D.lgs. 311/2006 assistiamo:
- all’eliminazione degli interventi di cui all’art.8
- al cambiamento della maggioranza in maggioranza semplice delle quote millesimali
- all’introduzione dell’attestato di certificazione energetica o di diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato
a cura di Vincenzo
Palumbo
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