MANIFESTAZIONE NAZIONALE
14/09/2006
Dopo che il 51esimo congresso nazionale degli Ingegneri svoltosi a
Treviso dal 6 all’8 settembre, con la mozione conclusiva ha
impegnato il Consiglio nazionale degli Ingegneri a:
La determinazione del Consiglio nazionale degli Architetti dopo una attenta analisi sul regime dei compensi professionali scaturente dopo l’approvazione del decreto legge n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006:
Riceviamo, altresì, una lettera del Presidente del Consiglio nazionale degli architetti indirizzata a tutti gli iscritti con una interssante ricognizione, tra l’altro, su:
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- a dare corso a tutte le iniziative per riaffermare la centralità della progettazione delle opere pubbliche;
- a dare corso a tutte le iniziative per riaffermare l’utilità dei minimi tariffari nella regolamentazione dei rapporti economici tra professionisti e committenza pubblica e privata;
- a promuovere un’analisi dei costi per valutare l’effettiva sostenibilità per l’offerta professionale;
- ad elaborate una “carta dei servizi” da fornire agli iscritti;
- ad adeguare il codice deontologico alle norme sancite dal Decreto Bersani
La determinazione del Consiglio nazionale degli Architetti dopo una attenta analisi sul regime dei compensi professionali scaturente dopo l’approvazione del decreto legge n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006:
- ritiene che a seguito della entrata in vigore della legge n. 248/2006 il compenso professionale sia liberamente contrattabile tra cliente e iscritti all’albo nel rispetto dell’importanza dell’opera e del decoro della professione, così come stabilito dall’art. 2233 c.c.;
- ritiene che, in mancanza di accordo, si applichi l’art. 2233 c.c., che dispone per gli architetti e gli architetti junior il ricorso alle tariffe e agli usi;
- ritiene che l’art. 2 della legge n. 248/2006 non abbia disposto l’abrogazione degli artt. 253 e 92 del d.lgs. n. 163/2006 e che, pertanto, continuano ad applicarsi per gli iscritti all’albo le tabelle dei corrispettivi di cui al d.m. 4 aprile 2001;
- segnala che nella denegata ipotesi di abrogazione dei sopraccitati artt. 253 e 92, le stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 248/2006 debbano, in ogni caso, dar conto dei criteri e della base adottata per la determinazione dei compensi professionali, con specifica motivazione della loro adeguatezza con riferimento alle procedura di evidenza pubblica promossa;
- segnala che nella denegata ipotesi di abrogazione dei sopraccitati artt. 253 e 92 risultano abrogate esclusivamente le disposizioni delle leggi regionali che operano un rinvio formale alla disciplina legislativa nazionale;
- segnala che per quanto concerne le leggi regionali che hanno operato un rinvio materiale alla disciplina nazionale continua ad essere vigente quanto previsto nel D.M. 4 aprile 2001.
Riceviamo, altresì, una lettera del Presidente del Consiglio nazionale degli architetti indirizzata a tutti gli iscritti con una interssante ricognizione, tra l’altro, su:
- la scossa Bersani:un sasso nello stagno o avvisaglia di tsunami?
- maremoti per i LL.PP.: la determinazione del CNAPPC
- la questione europea
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