MODIFICHE AL DLGS 81 DALLA LEGGE COMUNITARIA 2008
17/07/2009
Sulla Gazzetta Ufficiale Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161
- Supplemento Ordinario n.110, è stata pubblicata la Legge 7
luglio 2009, n. 88 recante Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee - Legge comunitaria 2008.
Tra le altre cose, l'art. 39 del Capo I della Legge Comunitaria (Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari), in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06, procedura di infrazione n. 2005/2200, e nelle more dell'approvazione definitiva del decreto correttivo che dovrà avvenire entro il 15 agosto 2009, apporta delle importanti modifiche al D.lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza Lavoro).
In particolare, l'art. 90, comma 11 del Testo Unico Sicurezza Lavoro viene sostituito con il seguente:
"La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori".
Ricordiamo che il comma 3 dell'art. 90 prevede che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
Inoltre, all'articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la lettera b-bis che prevede che durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione tra le altre cose deve coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1. Ricordiamo che l'art. 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori nei cantieri temporanei e mobili) al comma 1 recita:
"Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
Pertanto, nelle more della approvazione definitiva del decreto correttivo che andrà a modificare entro il 16 agosto il regime sulla sicurezza previsto dal Testo Unico, il Governo, approfittando della legge comunitaria e al fine di adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, modifica il Dlgs 81/2008 inserendo l`importo dei lavori privati come ulteriore parametro che fa scattare determinati obblighi: al di sopra del 100.000 euro il committente (o il responsabile dei lavori da lui incaricato) in presenza di più imprese deve necessariamente designare il coordinatore per la progettazione. Nei casi in cui non sussiste l'obbligo di nomina del coordinatore per la progettazione, le sue funzioni sono, comunque, svolte dal coordinatore per l`esecuzione. Inoltre, il coordinatore per la progettazione deve coordinare quanto riportato all`art. 90 comma 1, ossia, che il committente si attenga ai principi e alle misure generali di tutela di cui al Titolo I del TU e che preveda nel progetto la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si svolgono simultaneamente o successivamente tra loro.
In merito alla recente modifica del dlgs 81/2008 ed in particolare alla totale revisione dell'apparato sanzionatorio, ritieni corrette le modifiche introdotte dal decreto correttivo?
Partecipa al nostro sondaggio, lascia anche tu un commento e fai conoscere il tuo punto di vista.
SONDAGGIO
© Riproduzione riservata
Tra le altre cose, l'art. 39 del Capo I della Legge Comunitaria (Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari), in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06, procedura di infrazione n. 2005/2200, e nelle more dell'approvazione definitiva del decreto correttivo che dovrà avvenire entro il 15 agosto 2009, apporta delle importanti modifiche al D.lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza Lavoro).
In particolare, l'art. 90, comma 11 del Testo Unico Sicurezza Lavoro viene sostituito con il seguente:
"La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori".
Ricordiamo che il comma 3 dell'art. 90 prevede che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
Inoltre, all'articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la lettera b-bis che prevede che durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione tra le altre cose deve coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1. Ricordiamo che l'art. 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori nei cantieri temporanei e mobili) al comma 1 recita:
"Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
Pertanto, nelle more della approvazione definitiva del decreto correttivo che andrà a modificare entro il 16 agosto il regime sulla sicurezza previsto dal Testo Unico, il Governo, approfittando della legge comunitaria e al fine di adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, modifica il Dlgs 81/2008 inserendo l`importo dei lavori privati come ulteriore parametro che fa scattare determinati obblighi: al di sopra del 100.000 euro il committente (o il responsabile dei lavori da lui incaricato) in presenza di più imprese deve necessariamente designare il coordinatore per la progettazione. Nei casi in cui non sussiste l'obbligo di nomina del coordinatore per la progettazione, le sue funzioni sono, comunque, svolte dal coordinatore per l`esecuzione. Inoltre, il coordinatore per la progettazione deve coordinare quanto riportato all`art. 90 comma 1, ossia, che il committente si attenga ai principi e alle misure generali di tutela di cui al Titolo I del TU e che preveda nel progetto la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si svolgono simultaneamente o successivamente tra loro.
In merito alla recente modifica del dlgs 81/2008 ed in particolare alla totale revisione dell'apparato sanzionatorio, ritieni corrette le modifiche introdotte dal decreto correttivo?
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A cura di Ilenia
Cicirello
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