Ma le tariffe professionali sono state proprio abrogate nell'ambito del codice dei contratti pubblici?

15/05/2012

Rispetto alla L. 183/2011, art. 10, comma 12, il principio normativo dell'abrogazione delle tariffe è stato ripreso e ridisciplinato dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27, art. 9, ai commi 1 e 5:
«Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico» (comma 1);
«Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1» (comma 5).

Sulla materia è intervenuta l'Autorità con deliberazione 3 maggio 2012, n. 49.

«Alla luce della abrogazione totale delle tariffe disposta dall'articolo 9, le stesse non possono essere più indicate nemmeno quale possibile riferimento per l'individuazione del valore della prestazione».
La tesi non fa una piega, se si ammette che la sopravvenuta normativa abbia tacitamente abrogato per incompatibilità il comma 2 dell'art. 92 del codice dei contratti.
Un dubbio - a onor del vero - emerge, in quanto il legislatore dello jus superveniens (per ignorantia legis in senso soggettivo) non si è peritato di tener conto di quanto prevede l'art. 255 del D.Lgs. 163/2006: «ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute».
Di questo dubbio, nel documento dell'Autorità, non v'è alcuna traccia.
Del resto, l'attuale previsione di cui al comma 2, secondo periodo, dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, secondo cui i «corrispettivi (…) possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento», vive di vita autonoma.
Pertanto, non sarebbe peregrina una clausola in questo senso:
"Si applica il D.Lgs. 163/2006, art. 92, comma 2, secondo periodo, in combinato disposto con l'art. 253, comma 17 («Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001»), trattandosi di previsione attualmente vigente ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs. 163/2006 medesimo". Nel merito, peraltro, si tratta di valori di mercato ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, quali sono stati applicabili negli ultimi anni, valori che anche l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (deliberazione 3 maggio 2012, n. 49) pone come di attuale riferimento per le stazioni appaltanti: «il calcolo dell'importo da porre a base di gara dovrebbe trovare una coerenza con i compensi minimi e massimi pagati negli ultimi anni dalle stazioni appaltanti»".

«Un secondo problema prospettato è quello relativo alle modalità di definizione dei requisiti di partecipazione alle gare e di specificazione dei mezzi di prova del loro possesso: tutta la normativa rilevante nel Codice dei Contratti Pubblici e nel Regolamento (elenco di operatori economici, indagine di mercato, formulazione dei bandi e dei disciplinari di gara, requisiti di "capacità tecnica e professionale dei fornitori e prestatori di servizi", modalità di dimostrazione del possesso dei requisiti) è infatti fondata sulla tabella delle classi e categorie di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949. Tale tabella è stata peraltro predisposta nell'anno 1949 e, pertanto, non risponde alla situazione attuale» (Autorità, doc. cit.).
Ora, anche dato ma non concesso che la normativa sopravvenuta abbia avuto efficacia abrogante delle norme incompatibili contenute nel corpus codice-regolamento, nulla toglie che alla L. 143/1949 possa continuarsi a far riferimento con valore meramente convenzionale. E comunque è necessario e sufficiente (questo l'Autorità non lo dice) indicare le prestazioni richieste tramite adozione delle codifiche CPV.

A cura di Lino Bellagamba - http://www.linobellagamba.it


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