Mail certificata: Soltanto a pagamento per professionisti e imprese
20/01/2014
Il Ministero dello Sviluppo Economico con una lettera
circolare del 15 gennaio 2014 inviata a tutti gli Ordini
professionali ed all'Agenzia per l'Italia digitale, in rifermento
ai quesiti posti relativamente alla possibilità di utilizzare da
parte dei professionisti iscritti agli Albi della posta elettronica
certificata del cittadino rilasciata gratuitamente dal sito del
Governo all'indirizzo www.postacertificata.gov.it, ha
precisato che non è possibile dotarsi della posta elettronica
gratuita "CEC-PAC" da parte di iscritti ad Ordini e Collegi
professionali ai fini dell'adempimento "INI-PEC"..
Tutti gli indirizzi di posta elettronica costituiti in forma "CEC-PAC" individuabili dal domino "@postacertificata.gov.it" comunicati da Ordini e Collegi professionali per la formazione e l'aggiornamento dell'indirizzario indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica delle imprese e dei professionisti all'INI-PEC vanno rifiutati perché l'utilizzo degli indirizzi Pec gratuiti "CEC-PEC" deve essere limitato ai soli cittadini.
Il Ministero, già in una precedente nota del 10 settembre 2013, indirizzata alle Camere di commercio, aveva precisato che, per gli uffici del registro delle imprese l'obbligo relativo alla comunicazione all'INI-PEC degli indirizzi Pec da loro detenuti non poteva essere assolto mediante l'indicazione della posta elettronica certificata del cittadino (CEC-PAC), stante la differente funzione tra le due differenti PEC nonché per le particolari modalità di rilascio della "CEC-PEC" stessa; per altro la posta elettronica certifica del cittadino (CEC-PAC) consente di comunicare esclusivamente con la Pubblica Amministrazione e non può essere utilizzata per comunicazioni ufficiali tra aziende e cittadini.
Cogliamo l'occasione per ricordare che entro l'8 giugno 2013 gli Ordini e i Collegi avrebbero dovuto inviare all'indirizzo PEC aggiornamento@cert.inipec.gov.it tutti gli indirizzi di Pec dei professionisti iscritti con la precisazione che l'art. 25, comma 4 della legge n. 183/2011 prevede lo scioglimento o il commissariamento degli Ordini e dei Collegi che omettono la pubblicazione dell'elenco delle PEC o che rifiutano di comunicare alle Pubbliche amministrazioni gli indirizzi Pec dei propri iscritti.
Gli Ordini ed i Collegi hanno, poi, l'obbligo di aggiornare regolarmente le informazioni sulle Pec dei propri iscritti nell'INI-PEC che è un elenco pubblico di indirizzi Pec, realizzato con quelli detenuti nei registri delle Imprese delle camere di commercio e da quelli detenuti dagli Ordini e Collegi.
L'indirizzario IMI-PEC istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico (ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221),, è consultabile liberamente e senza alcuna autenticazione nel portale telematico. Il Registro INI-PEC è suddiviso nelle due sezioni denominate "sezione imprese" e "sezione professionisti" ed il Ministero, per la realizzazione e la gestione operativa dell'INI-PEC, si avvale di Infocamere deputata alla gestione del registro delle imprese.
© Riproduzione riservata
Tutti gli indirizzi di posta elettronica costituiti in forma "CEC-PAC" individuabili dal domino "@postacertificata.gov.it" comunicati da Ordini e Collegi professionali per la formazione e l'aggiornamento dell'indirizzario indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica delle imprese e dei professionisti all'INI-PEC vanno rifiutati perché l'utilizzo degli indirizzi Pec gratuiti "CEC-PEC" deve essere limitato ai soli cittadini.
Il Ministero, già in una precedente nota del 10 settembre 2013, indirizzata alle Camere di commercio, aveva precisato che, per gli uffici del registro delle imprese l'obbligo relativo alla comunicazione all'INI-PEC degli indirizzi Pec da loro detenuti non poteva essere assolto mediante l'indicazione della posta elettronica certificata del cittadino (CEC-PAC), stante la differente funzione tra le due differenti PEC nonché per le particolari modalità di rilascio della "CEC-PEC" stessa; per altro la posta elettronica certifica del cittadino (CEC-PAC) consente di comunicare esclusivamente con la Pubblica Amministrazione e non può essere utilizzata per comunicazioni ufficiali tra aziende e cittadini.
Cogliamo l'occasione per ricordare che entro l'8 giugno 2013 gli Ordini e i Collegi avrebbero dovuto inviare all'indirizzo PEC aggiornamento@cert.inipec.gov.it tutti gli indirizzi di Pec dei professionisti iscritti con la precisazione che l'art. 25, comma 4 della legge n. 183/2011 prevede lo scioglimento o il commissariamento degli Ordini e dei Collegi che omettono la pubblicazione dell'elenco delle PEC o che rifiutano di comunicare alle Pubbliche amministrazioni gli indirizzi Pec dei propri iscritti.
Gli Ordini ed i Collegi hanno, poi, l'obbligo di aggiornare regolarmente le informazioni sulle Pec dei propri iscritti nell'INI-PEC che è un elenco pubblico di indirizzi Pec, realizzato con quelli detenuti nei registri delle Imprese delle camere di commercio e da quelli detenuti dagli Ordini e Collegi.
L'indirizzario IMI-PEC istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico (ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221),, è consultabile liberamente e senza alcuna autenticazione nel portale telematico. Il Registro INI-PEC è suddiviso nelle due sezioni denominate "sezione imprese" e "sezione professionisti" ed il Ministero, per la realizzazione e la gestione operativa dell'INI-PEC, si avvale di Infocamere deputata alla gestione del registro delle imprese.
A cura di Gabriele
Bivona
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