Manovra correttiva: Le misure per l’edilizia privata e per gli impianti sportivi
04/07/2017
Durante l’iter di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 (cosiddetto “Manovra correttiva”) convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 al provvedimento sono state inserite numerose modifiche di interesse per il settore privato e, nel dettaglio, modifiche che hanno ineressato il Testo Unico Edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 con una nuova definizione di restauro e risanamento conservativo e le norme relative la realizzazione e l’ammodernamento degli impianti sportivi.
Testo Unico Edilizia - Nuova definizione di restauro e risanamento conservativo
L’articolo 65-bis del provvedimento modifica la definizione di “restauro e risanamento conservativo” contenuta nell’articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 380/2001 e dal 24 giugno 2017 si intendono per interventi di restauro e di risanamento conservativo “gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purchè con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi”.
La modifica nasce dalla pronuncia della Corte di Cassazione 14 febbraio 2017, n. 6873 con la quale è stato affermato che il mutamento di destinazione d’uso “configura in ogni caso un’ipotesi di ristrutturazione edilizia anche se attuato con opere di modesta entità”.
L’effetto della sentenza è stato quello di escludere la possibilità di eseguire cambi di destinazione d’uso su immobili ricadenti in zone in cui le previsioni degli strumenti urbanistici consentono unicamente la realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo vietando quelli di ristrutturazione edilizia.
Tale interpretazione è in contrasto con quanto espressamente previsto nella previgente definizione contenuta nell’articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 380/2001 che ammetteva il mutamento di destinazione d’uso qualificando gli interventi di restauro e di risanamento conservativo come quelli “rivolti a conservare l’organismo edilizio ed assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili (..)”.
Per superare le problematiche scaturite dalla citata sentenza della Corte di Cassazione è stata introdotta una nuova definizione di restauro e risanamento conservativo chiarendo che:
- i cambi di destinazione d’uso negli interventi di restauro e risanamento conservativo avvengano “compatibilmente” con gli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio (in linea con le finalità sottese a tale categoria di intervento volta a conservare e a rendere più funzionale l’organismo edilizio);
- i mutamenti di destinazione d’uso debbano essere “conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi”.
Impianti sportivi
L’art. 62 del Decreto Legge integra e modifica la procedura semplificata per favorire la realizzazione e l’ammodernamento degli impianti sportivi prevista dalla art. 1, comma 304 e 305 della Legge 147/2013 e, nel dettaglio, prevede che:
- lo studio di fattibilità (avente valore di progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’art. 23 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016) su cui si pronuncerà la conferenza di servizi preliminare, può comprendere, ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa, anche la costruzione di immobili con destinazioni d’uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell’impianto, con esclusione di nuovi complessi di edilizia residenziale, in analogia con quanto già stabilito nella legge n. 147/2013. Tali immobili devono essere compresi nell’ambito del territorio comunale in aree contigue all’impianto sportivo. Negli impianti con capienza superiore a 5000 posti, potranno essere realizzati anche alloggi di servizio per gli atleti e per i dipendenti della società sportiva nel limite del 20% della superficie utile. Lo studio di fattibilità può prevedere altresì la demolizione dell’impianto da dismettere, la sua demolizione e ricostruzione anche con diversa volumetria e sagoma ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d) (ristrutturazione edilizia) ed f) (ristrutturazione urbanistica) del D.P.R. n. 380/2001.
- il progetto definitivo deve tenere conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare, potendo discostarsene solo motivatamente e deve essere redatto nel rispetto del Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016. Nel caso di interventi su impianti sportivi privati, sarà corredato da una bozza di convenzione predisposta ai sensi dell’art. 28 bis del D.P.R. n. 380/2001 (permesso di costruire convenzionato), nella quale deve essere previsto che la realizzazione delle opere di urbanizzazione precede o è contestuale alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione o nuova costruzione dell’impianto sportivo, nonché da un piano economico-finanziario che dia conto dell’effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione;
- la conferenza di servizi decisoria deve svolgersi secondo le disposizioni degli artt. 14 e ss. della Legge 241/1990 (come modificata dal D.lgs. 127/2016) in forma simultanea, in modalità sincrona - ossia con la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni competenti - ed eventualmente in sede unificata con quella avente ad oggetto la valutazione di impatto ambientale (VIA). Nel caso di impianti sportivi privati, il verbale conclusivo può costituire anche variante allo strumento urbanistico generale, nel qual caso deve essere sottoposto a ratifica del Consiglio comunale.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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