Manovra economica: Entro 12 mesi riforma puntuale degli ordini professionali

16/08/2011

Sulla Gazzetta ufficiale n. 188 del 13 agosto scorso è stato pubblicato il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo Sviluppo".
Il decreto legge contenente una nuova e più pesante manovra economica da 45,5 miliardi nasce dalla necessità di raggiungere il pareggio di bilancio con un anno di anticipo e, quindi, emtro il 2013.
Il decreto-legge, il cui testo integrale è allegato alla presente notizia, è composto dai seguenti 20 articoli:
  • Art. 1 - Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;
  • Art. 2 - Disposizioni in materia di entrate;
  • Art. 3 - Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche;
  • Art. 4 - Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'unione europea;
  • Art. 5 - Norme in materia di società municipalizzate;
  • Art. 6 - Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività. Ulteriori semplificazioni;
  • Art. 7 - Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche e misure di perequazione nei settori petrolifero, dell'energia elettrica e del gas;
  • Art. 8 - Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità;
  • Art. 9 - Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni;
  • Art. 10 - Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • Art. 11 - Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini;
  • Art. 12 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
  • Art. 13 - Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali. Incompatibilità. Riduzione delle spese per i referendum;
  • Art. 14 - Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali;
  • Art. 15 - Soppressione di Province e dimezzamento dei consiglieri e assessori;
  • Art. 16 - Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni;
  • Art. 17 - Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;
  • Art. 18 - Voli in classe economica;
  • Art. 19 - Disposizioni finali;
  • Art. 20 - Entrata in vigore;

Nel dettaglio di particolare interesse per le libere professioni e gli ordini il comma 5 dell'articolo 3 in cui viene precisato che, fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33 comma 5 della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti.
Sempre nello stesso comma viene precisato che gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge e, quindi entro il 12 agosto 2012 per recepire i seguenti principi:
  • a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;
  • b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare;
  • c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovra' essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potra' essere complessivamente superiore a tre anni e potra' essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica;
  • d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;
  • e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;
  • f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale e' incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali;
  • g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

A cura di Ilenia Cicirello


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Decreto-legge