Manovrina, OK agli interventi di restauro e di risanamento conservativo con modifica della destinazione d’uso
06/06/2017
Dopo il via libera della Camera dei Deputati, arrivato lo scorso 1 giugno, si attende solo il passaggio al Senato, che ha già assegnato i lavori in Commissione Bilancio, per l'approvazione definitiva del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo".
Tra le disposizioni più interessanti contenute nel ddl, segnaliamo l'art. 65-bis che recante "Modifica all’articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380". Modifica resa "necessaria" dopo la recente sentenza della Corte di Cassazione (leggi articolo) che ha bloccato numerosi lavori in tutta Italia. In particolare, secondo gli ermellini i lavori che trasformano l’utilizzo di un immobile storico, anche attraverso piccole opere dotate di SCIA asseverate da un professionista abilitato, devono essere classificati tra le categorie di lavori soggetti a permesso edilizio comunale.
Con la modifica all’art. 3, comma 1, lettera c) del Testo Unico Edilizia (D.P.R: n. 380/2001) vengono ammesse nel restauro e risanamento conservativo anche le modifiche di destinazione d'uso, purché compatibili con le caratteristiche dell'edificio e ammesse dal PRG.
Nel dettaglio, con la modifica (se verrà approvata) il nuovo articolo 3, comma 1, lettera c) diventerà:
"interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
Come specificato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), l’articolo 65-bis il quale modifica il comma 1, lettera c) dell’articolo 3 del D.P.R. 380/01 (Testo unico dell’edilizia), che disciplina la definizione degli interventi edilizi relativi agli “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, al fine di prevedere che tali interventi - rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere - consentano, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi".
In allegato il testo del D.L. n. 50/2017 coordinato con le modifiche della legge di conversione unitamente alla nota riepilogativa provvisoria sulle novità introdotte in sede di conversione, predisposti dall'Ufficio Legislativo dell'ANCI.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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