Manutenzione ordinaria caldaie: Iva light per condomini e privati
05/03/2013
L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n, 15/E del 4
marzo interviene sul problema dell'aliquota Iva da applicare
all'ordinario e obbligatorio check-up degli impianti di
riscaldamento installati in “fabbricati a prevalente
destinazione abitativa privata”, quindi, sia condomìni sia case
private, è il 10 per cento.
La Risoluzione nasce dalla richiesta di chiarimenti da parte di una società che svolge servizi di assistenza e manutenzione di caldaie a gas collocate in abitazioni private. Secondo l'azienda, dalla lettura della norma di riferimento (che individua nell'articolo 31 della legge 457/1978) il bonus spetterebbe esclusivamente in relazione agli impianti condominiali. E', pertanto, dell'idea di applicare ai propri interventi un'Iva “standard”, del 21 per cento.
L'Agenzia non è dello stesso avviso del contribuente e, nello specificare che la disposizione a cui “agganciarsi” è in realtà l'articolo 3 del Dpr 380/2001, sottolinea che le attività di revisione periodica degli impianti di riscaldamento installati in “fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”, obbligatorie per legge, rientrano tra le prestazioni agevolate previste da tale ultima norma.
Si tratta, in particolare, delle opere di manutenzione ordinaria, cioè “… necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”, a prescindere dal fatto che siano sistemati in condomìni o in edifici privati.
Nella stessa Risoluzione, l'Agenzia delle Entrate, sull’integrazione e mantenimento in efficienza degli impianti in questione, con la circolare n. 71 del 2000, aveva anche precisato che il beneficio è applicabile pure alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio usurate, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui.
Per quanto concerne il roblema contingente, l'Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione in argomento, precisa che nel caso in cui la società abbia applicato l'Iva ordinaria, dovrà “risarcire” i propri clienti e poi chiedere il rimborso al Fisco, senza potersi avvalere dei meccanismi di variazione delle fatture (articolo 26 del Dpr n. 633/1972). Nel dettaglio, potrà recuperare l'imposta entro due anni dalla data del versamento solo a condizione che dimostri di averla realmente restituita agli utenti. In questo modo, la neutralità del tributo è garantita e, nello stesso tempo, si evita il rischio di indebiti arricchimenti.
© Riproduzione riservata
La Risoluzione nasce dalla richiesta di chiarimenti da parte di una società che svolge servizi di assistenza e manutenzione di caldaie a gas collocate in abitazioni private. Secondo l'azienda, dalla lettura della norma di riferimento (che individua nell'articolo 31 della legge 457/1978) il bonus spetterebbe esclusivamente in relazione agli impianti condominiali. E', pertanto, dell'idea di applicare ai propri interventi un'Iva “standard”, del 21 per cento.
L'Agenzia non è dello stesso avviso del contribuente e, nello specificare che la disposizione a cui “agganciarsi” è in realtà l'articolo 3 del Dpr 380/2001, sottolinea che le attività di revisione periodica degli impianti di riscaldamento installati in “fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”, obbligatorie per legge, rientrano tra le prestazioni agevolate previste da tale ultima norma.
Si tratta, in particolare, delle opere di manutenzione ordinaria, cioè “… necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”, a prescindere dal fatto che siano sistemati in condomìni o in edifici privati.
Nella stessa Risoluzione, l'Agenzia delle Entrate, sull’integrazione e mantenimento in efficienza degli impianti in questione, con la circolare n. 71 del 2000, aveva anche precisato che il beneficio è applicabile pure alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio usurate, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui.
Per quanto concerne il roblema contingente, l'Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione in argomento, precisa che nel caso in cui la società abbia applicato l'Iva ordinaria, dovrà “risarcire” i propri clienti e poi chiedere il rimborso al Fisco, senza potersi avvalere dei meccanismi di variazione delle fatture (articolo 26 del Dpr n. 633/1972). Nel dettaglio, potrà recuperare l'imposta entro due anni dalla data del versamento solo a condizione che dimostri di averla realmente restituita agli utenti. In questo modo, la neutralità del tributo è garantita e, nello stesso tempo, si evita il rischio di indebiti arricchimenti.
A cura di Gabriele
Bivona
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