Manutenzione straordinaria senza titolo abilitativo: non si placa il dissenso dei professionisti contro il ddl 3209
16/03/2010
Non si placa il dissenso dei liberi professionisti contro il
disegno di legge 3209 che prevede l'eliminazione della Dia per gli
interventi di manutenzione ordinaria e per quelli di manutenzione
straordinaria che non toccano le parti strutturali, non fanno
aumentare unità immobiliari e parametri urbanistici, e per i quali
sarà sufficiente una comunicazione (anche telematica) al Comune con
i dati dell'impresa.
Dopo la presentazione del 12 novembre 2009, il ddl, che già nei mesi scorsi aveva suscitato la forte critica dei rappresentanti di ingegneri e architetti, è stato presentato lo scorso 2 marzo 2010 alla Camera senza alcuna modifica, ma per l'appunto identico a quello varato dall'Esecutivo. La conseguenza è stata la nascita di gruppi su Facebook e su siti dedicati all'edilizia che hanno portato due schieramenti contrapposti di chi è contro la nuova mossa del Governo e di chi, invece, condivide la semplificazione normativa prospettata.
Ricordiamo che nell'articolo 5 del provvedimento viene prevista l'integrale sostituzione dell'articolo 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 con la "liberalizzazione " di alcune procedure relative ad interventi edilizi minori e potranno essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (in pratica senza alcuna Denuncia di inizia attività), fatti salvi i casi in cui esistano specifiche disposizioni restrittive, una serie di piccole attività edilizie, quali:
Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione degli incendi per tali attività, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista.
© Riproduzione riservata
Dopo la presentazione del 12 novembre 2009, il ddl, che già nei mesi scorsi aveva suscitato la forte critica dei rappresentanti di ingegneri e architetti, è stato presentato lo scorso 2 marzo 2010 alla Camera senza alcuna modifica, ma per l'appunto identico a quello varato dall'Esecutivo. La conseguenza è stata la nascita di gruppi su Facebook e su siti dedicati all'edilizia che hanno portato due schieramenti contrapposti di chi è contro la nuova mossa del Governo e di chi, invece, condivide la semplificazione normativa prospettata.
Ricordiamo che nell'articolo 5 del provvedimento viene prevista l'integrale sostituzione dell'articolo 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 con la "liberalizzazione " di alcune procedure relative ad interventi edilizi minori e potranno essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (in pratica senza alcuna Denuncia di inizia attività), fatti salvi i casi in cui esistano specifiche disposizioni restrittive, una serie di piccole attività edilizie, quali:
- tutti gli interventi di manutenzione ordinaria;
- alcuni interventi di manutenzione straordinaria, nel caso che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento rispetto ai parametri urbanistici esistenti;
- alcuni interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo e movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola;
- le serre mobili stagionali;
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni;
- i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio;
- gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione degli incendi per tali attività, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista.
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A cura di Ilenia
Cicirello
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