Manutenzione straordinaria senza titolo abilitativo: presentato alla Camera il disegno di legge
02/03/2010
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Il 12 febbraio scorso il Governo ha presentato alla Camera
dei deputati il disegno di legge n. 3209 recante
"Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della
Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al
Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle
amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di
pubblica amministrazione".
Il provvedimento era stato già varato nel Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2009 e contiene, tra l'altro, alcune norme in materia di rapporti della PA con cittadini ed imprese tra le quali quelle relative all'Edilizia.
In particolare nell'articolo 5 del provvedimento viene prevista l'integrale sostituzione dell'articolo 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 con la "liberalizzazione " di alcune procedure relative ad interventi edilizi minori e potranno essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (in pratica senza alcuna Denuncia di inizia attività), fatti salvi i casi in cui esistano specifiche disposizioni restrittive, alcuni interventi edilizi quali:
Malgrado le buone intenzioni e le buone risposte, non si è verificato nulla ed il provvedimento è, ora, in attesa di essere assegnato alle Commissioni parlamentari competenti.
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Il provvedimento era stato già varato nel Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2009 e contiene, tra l'altro, alcune norme in materia di rapporti della PA con cittadini ed imprese tra le quali quelle relative all'Edilizia.
In particolare nell'articolo 5 del provvedimento viene prevista l'integrale sostituzione dell'articolo 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 con la "liberalizzazione " di alcune procedure relative ad interventi edilizi minori e potranno essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (in pratica senza alcuna Denuncia di inizia attività), fatti salvi i casi in cui esistano specifiche disposizioni restrittive, alcuni interventi edilizi quali:
- gli interventi di manutenzione ordinaria;
- gli interventi di manutenzione straordinaria, sempre che non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici;
- gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio della attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a 90 giorni;
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
- i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al DM n. 1444/1968;
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Malgrado le buone intenzioni e le buone risposte, non si è verificato nulla ed il provvedimento è, ora, in attesa di essere assegnato alle Commissioni parlamentari competenti.
A cura di Paolo
Oreto
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