Manutenzioni straordinarie senza DIA: prevista la relazione di un tecnico abilitato

05/05/2010

Come già rilevato, le commissioni Finanze e Attività produttive del Governo, nell'iter di conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, hanno approvato un emendamento presentato da Cosimo Ventucci (Pdl) che riscrive totalmente l'art. 5 (Attività edilizia libera), venendo in parte incontro alle proteste dei liberi professionisti.

Ricordiamo che dalla sua data di entrata in vigore (26 marzo 2010), il DL n. 40/2010, con l'art. 5, ha modificato l'art. 6 del testo unico in materia edilizia (DPR n. 380/2001), inserendo tra le attività per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo anche:
  • le manutenzioni straordinarie nel caso che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento rispetto ai parametri urbanistici esistenti;
  • i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
  • le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
  • le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
  • le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
  • i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
  • le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Tra le suddette attività, ciò che ha scatenato l'ira dei professionisti è il primo punto relativo alle manutenzioni straordinarie. In tal senso, la nuova versione dell'art. 5 del DL n. 40/2010, pur eliminando il titolo abilitativo per le suddette attività edilizie, presuppone:
  • l'obbligo di comunicare preventivamente, anche per via telematica, la data di inizio lavori;
  • la presentazione delle autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore;
  • limitatamente alle manutenzioni straordinarie, la comunicazione dei dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori;
  • la redazione e presentazione di una relazione tecnica provvista di data certa e corredata dagli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo;
  • per ultimo, nel caso in cui occorra, l'interessato dovrà provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

La situazione delle leggi regionali
Ma la parte più rilevante della nuova versione dell'art. 5, riguarda il ritorno alle disposizioni previste dal DPR n. 380/2001. L'emendamento Ventucci prevede che le nuove disposizioni sono valide fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Inoltre, l'emendamento Ventucci prevede che le Regioni a statuto ordinario:
  • possono estendere la nuova disciplina ad interventi edilizi ulteriori rispetto i suddetti;
  • possono individuare ulteriori interventi edilizi per i quali è fatto obbligo all'interessato di trasmettere la relazione del tecnico abilitato;
  • possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica, nel rispetto di quello minimo fissato dalla norma.

Infine, la mancata comunicazione della data di inizio lavori o della relazione tecnica, prevede una sanzione pecuniaria "soft" di 258 euro che può anche essere ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

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A cura di Ilenia Cicirello


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