Manutenzioni straordinarie senza DIA: riscritto l'art. 5 per l'attività di edilizia libera

03/05/2010

Arriva il dietrofront della Camera nel processo di conversione in legge del Decreto-Legge 24 marzo 2010, n. 40 (decreto incentivi). Lo scorso 28 aprile è stato, infatti, presentato e approvato un emendamento presentato da Cosimo Ventucci (PDL) che riscrive totalmente l'art. 5 del decreto incentivi per quanto concerne l'attività edilizia libera.

Nella sua nuova formulazione, l'art. 5 del decreto incentivi prevede che fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle normative aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia(antisismiche, sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, efficienza energetica, codice dei beni culturali e del paesaggio), i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
  • gli interventi di manutenzione ordinaria;
  • gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
  • le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
  • i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agrosilvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
  • le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

Da segnalare che tra questi vengono eliminati gli interventi di manutenzione straordinaria. Nella sua nuova formulazione, l'art. 5 prevede, infatti, che alcuni interventi possono essere realizzati sempre senza titolo abilitativo, ma previa comunicazione, anche per via telematica, da parte dell'interessato all'amministrazione comunale dell'inizio dei lavori. In particolare, gli interventi in questione sono:
  • gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
  • le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
  • le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili,vasche di raccolta delle acque,locali tombati;
  • i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
  • le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Per i suddetti interventi, l'interessato deve allegare alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori. Ai predetti interventi sarà anche necessario trasmettere all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata dagli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Infine, l'interessato dovrà provvedere , se occorre, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

Riguardo la compatibilità della predetta disciplina con gli strumenti regionali, il nuovo art. 5 prevede che le Regioni a statuto ordinario:
  • possono estendere la nuova disciplina ad interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti;
  • possono individuare ulteriori interventi edilizi per i quali è fatto obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica;
  • possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica, nel rispetto di quello minimo fissato.

L'emendamento introduce, infine, una sanzione pecuniaria di appena 258 euro in caso di mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione. Mano leggerissima, dunque, per i trasgressori.

Soddisfazione è espressa dal Vice Presidente dell’ANCI e Sindaco di Piacenza Roberto Reggi. "L’ANCI - ricorda Reggi - ha subito sollevato il problema legato alla sicurezza di questi interventi che poteva essere a rischio per la mancanza di una relazione di un tecnico abilitato. Inoltre, tale previsione avrebbe comportato un ampliamento dell’attività di vigilanza dei Comuni indispensabile per evitare che una sottovalutazione degli aspetti tecnici potesse compromettere la sicurezza dei cittadini".

"Con l’emendamento proposto dall’ANCI, e condiviso con l’ANCE e l’Ordine degli Architetti - conclude Reggi - si eviteranno anche gli effetti confusionali legati alla proliferazione di nuove norme regionali e regolamenti comunali che i Comuni sarebbero stati costretti ad adottare per fare fronte ad una situazione, che in assenza di regolamentazione, sarebbe stata di fatto ingovernabile".

Accedi al Focus Manutenzioni Straordinarie e leggi tutto sull'argomento.
A cura di Ilenia Cicirello


© Riproduzione riservata