Marche: Nuova modulistica terre e rocce da scavo

16/10/2013

La Regione Marche ha, recentemente, definito una nuova modulistica sulla gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dai cantieri edili come sottoprodotto da riutilizzare ai sensi del comma 1, dell'art. 41 bis del Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (cosiddetto"Del Fare", convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
La nuova modulistica, debitamente compilata, deve essere spedita prima dell'operazione di movimentazione all’Agenzia regionale per la protezione ambientake delle Marche (ARPAM).

In pratica, deve essere compilata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui sono predisposte le seguenti sezioni:
  • Sezione A: dati del proponente
  • Sezione B: dati del sito di produzione
  • Sezione C: dati dell’eventuale sito di deposito intermedio
  • Sezione D: dati del sito di destinazione
  • vSezione E: tempi previsti per l’utilizzo
  • Sezione F: qualità dei materiali da scavo

Con la dichiarazione, il proponente dichiara che i materiali da scavo provenienti dal sito di produzione identificato nella “Sezione B” della dichiarazione, rientranti nell’ambito definito all’art. 1 comma 1, lettera b) del d.m. 10 agosto 2012, n. 161, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti come indicato nella “Sezione B” della dichiarazione, sono sottoposti al regime di cui all’art. 184 bis del d.lgs. 152/06 poiché rispettano le disposizione di cui all’art. 41bis del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69 convertito con modifiche nella legge n° 98 del 9 agosto 2013.
Nella “Sezione F” viene, poi, dichiarato, ai fini dell’utilizzo, come previsto dal comma 1, lettera b), dell’art. 41bis, che i materiali da scavo, destinati a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, rispettano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5 del Titolo V, parte IV, del d. lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione e che i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale. Viene anche dichiarato che il sito non è interessato da interventi di bonifica in corso ai sensi della parte Quarta, Titolo V, del d. lgs. 152/06 e s.m.i..

Fonte: Regione Marche


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