Mediazione tributaria obbligatoria dall'1 aprile 2012
11/04/2012
Dall'1 aprile 2012 è operativa la mediazione tributaria, la
cui disciplina è contenuta nell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992,
aggiunto dall'art. 39, comma 9 del DL n. 98/2011 (coordinato dalla
legge di conversione n. 111/2011).
In particolare, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto secondo le disposizioni previste dallo stesso art. 17-bis ed è esclusa la conciliazione giudiziale.
L'Agenzia delle Entrate, per far fronte alle richieste di chiarimento, ha pubblicato la circolare 19 marzo 2012, n. 9/E recante "Mediazione tributaria - Chiarimenti e istruzioni operative" che definisce:
L'ambito di applicazione del nuovo istituto Tre sono i criteri che devono coesistere per l'individuazione delle controversie assoggettate alla nuova procedura:
Sono mediabili le controversie concernenti l'impugnazione di atti, emanati dall'Agenzia delle Entrate, ricompresi nell'elencazione di cui all'articolo 19, comma 1, del Dlgs 546/1992. Nella casistica rientrano:
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In particolare, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto secondo le disposizioni previste dallo stesso art. 17-bis ed è esclusa la conciliazione giudiziale.
L'Agenzia delle Entrate, per far fronte alle richieste di chiarimento, ha pubblicato la circolare 19 marzo 2012, n. 9/E recante "Mediazione tributaria - Chiarimenti e istruzioni operative" che definisce:
- l'ambito di applicazione del nuovo istituto;
- l'istanza di mediazione;
- gli effetti della presentazione dell'istanza;
- la sospensione della riscossione;
- la trattazione dell'istanza;
- l'accordo di mediazione;
- il perfezionamento della mediazione;
- il diniego all'istanza;
- la notifica degli atti del procedimento di mediazione;
- l'instaurazione del giudizio.
L'ambito di applicazione del nuovo istituto Tre sono i criteri che devono coesistere per l'individuazione delle controversie assoggettate alla nuova procedura:
- la tipologia dell'atto impugnato;
- la parte resistente nell'eventuale giudizio;
- il valore della lite.
Sono mediabili le controversie concernenti l'impugnazione di atti, emanati dall'Agenzia delle Entrate, ricompresi nell'elencazione di cui all'articolo 19, comma 1, del Dlgs 546/1992. Nella casistica rientrano:
- gli avvisi di accertamento;
- gli avvisi di liquidazione;
- i ruoli;
- i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni;
- i dinieghi e le revoche di agevolazioni;
- gli atti espressi di diniego alle istanze di rimborso;
- i provvedimenti di rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- ogni altro atto per il quale la legge prevede l'autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.
A cura di Gabriele
Bivona
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