Mediazione tributaria possibile anche per gli atti degli uffici del Territorio

04/01/2013

Come previsto dall'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 (inserito dal decreto-legge n. 981/2011), per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emanati dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo, a pena di inammissibilità del ricorso stesso. Con tale reclamo, si instaura una fase preliminare, finalizzata all'esame, in sede amministrativa, della potenziale controversia, che potrà essere risolta nel dialogo fra il contribuente e l'Ufficio. Tale reclamo, denominato "mediazione tributaria", è uno strumento deflativo del contenzioso, nel cui contesto è facoltà del contribuente formulare anche una proposta di mediazione.

Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'1 dicembre 2012 l'Agenzia del territorio è stata incorporata nell'Agenzia delle entrate, che dalla predetta data esercita le funzioni e i compiti facenti capo all'Ente incorporato, ivi compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali.

Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 28 dicembre 2012 la circolare n. 49/E con la quale ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione della mediazione agli atti emessi dagli Uffici Provinciali - Territorio dell'Agenzia. Per quanto concerne gli atti degli Uffici Provinciali - Territorio, sono oggetto di mediazione le controversie relative a:
  • avviso di accertamento del tributo;
  • avviso di liquidazione del tributo;
  • provvedimento che irroga le sanzioni;
  • ruolo;
  • rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
  • diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
  • ogni altro atto per il quale la legge prevede l'autonoma impugnabilità.

Devono, invece, ritenersi esclusi dalla fase di mediazione tributaria i ricorsi con cui si impugnano gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto tali atti, anche se emessi dagli Uffici Provinciali - Territorio dell'Agenzia e previsti dall'articolo 19, comma 1, lettera f), del suddetto decreto legislativo, sono caratterizzati da un "valore" non determinabile ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 3.

Il contribuente deve esperire la fase della mediazione qualora oggetto di contestazione sia non solo la rendita attribuita, ma anche il tributo liquidato e/o i relativi accessori ovvero le sanzioni irrogate con il medesimo atto.

Non possono formare oggetto di mediazione tributaria, invece, i ricorsi con cui, con l'impugnazione dell'avviso di liquidazione o di accertamento emesso dal Comune, si contesti anche la rendita catastale. Relativamente alle contestazioni in ordine ai tributi richiesti dall'Ente Locale, infatti, difetta il requisito della riconducibilità dell'atto impositivo alle attività dell'Agenzia delle Entrate.

Entrata in vigore e operatività della mediazione tributaria
Ai sensi dell'articolo 39, comma 11, del decreto legge n. 98 del 2011, l'istituto della mediazione trova applicazione con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dall'1°aprile 2012.

Per quanto concerne gli atti emessi dagli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio fino al 30 novembre 2012, ancorché notificati dopo l'1 dicembre 2012, gli stessi non sono soggetti a mediazione. Tali atti, infatti, non erano "suscettibili di reclamo" alla predetta data del 30 novembre 2012.

Per gli atti emessi dagli Uffici Provinciali - Territorio dall'1 dicembre 2012, data a decorrere della quale l'Agenzia del territorio è stata incorporata nell'Agenzia delle entrate, le disposizioni di cui all'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 risultano invece applicabili, in presenza degli altri requisiti previsti dalla norma.

A cura di Gabriele Bivona


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