Milleproroghe: Approvato definitivamente dal Senato con voto di fiducia
27/02/2015
Via libera definitivo ieri del Senato, con voto di fiducia, con 156
voti favorevoli, 78 contrari ed un'astensione, al disegno di legge
di conversione del decreto-legge n. 192 del 31 dicembre
2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative, (cosiddetto decreto "milleproroghe"), nel testo già
licenziato dalla Camera.
Il provvedimento, composto di 15 articoli, dispone proroghe di termini nelle seguenti materie: pubbliche amministrazioni, giustizia amministrativa, sviluppo economico, competenze del Ministero degli interni, beni culturali, istruzione, sanità, infrastrutture e trasporti, ambiente, economia e finanze, interventi emergenziali, regime fiscale per energie da fonti rinnovabili, federazioni sportive nazionali, contratti di affidamento di servizi.
La Camera nella legge di conversione ha introdotto una notevole quantità di articoli e commi aggiuntivi concernenti: i contratti di solidarietà, la disciplina transitoria per l'abilitazione professionale degli avvocati, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, la Commissione per l'autorizzazione ambientale integrata.
Segnalo, nel dettaglio che sono state approvate anche alcun norme di notevole importanza per i lavori pubblici.
Anticipazione dell'importo contrattuale - Le modifiche introdotte al comma 3 dell'articolo 8 del provvedimento hanno prorogato dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 l'applicazione della disciplina (di cui all'articolo 26-ter del D.L. 69/2013, c.d. decreto del fare) che prevede la corresponsione in favore dell'appaltatore, nei contratti relativi a lavori, di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale, in deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo.
L'inserimento del nuovo comma 3-bis ha elevato, fino al 31 dicembre 2015, dal 10% al 20% dell'importo contrattuale l'anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore prevista dall'articolo 26-ter del decreto legge n. 69 del 2013, già prorogata fino a tale data dal comma 3 dell'articolo 8 del testo iniziale del decreto legge in commento e ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2016. La disposizione, per espressa previsione della norma, si applica con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori (disciplinati dal Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163/2006) - come già peraltro previsto dalla disciplina vigente contenuta nel citato articolo 26-ter - affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione.
Centrali di committenza - Con l'inserimento nell'articolo 8 del comma 3-ter viene previsto che la nuova disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione, si applichi dal 1° settembre 2015. La norma modifica il primo periodo del comma 1 dell'articolo 23-ter del decreto legge n. 90 del 2014, che ha fissato due diversi termini per l'applicazione della nuova disciplina a seconda che si tratti di acquisizioni di beni e servizi, per i quali la disciplina è entrata in vigore il 1° gennaio 2015, o di lavori ai quali la disciplina si applicherà a partire dal 1° luglio 2015. La modifica in commento è volta pertanto a fissare un unico termine a decorrere dal quale si applicherà la nuova disciplina a tutte le procedure di acquisto.
Nello stesso articolo 8 viene, poi, aggiunto il comma 3-quatercon cui viene previsto che la norma non si applichi alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
Appare utile ricordare che la nuova disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisto è stata inserita dall'art. 9, comma 4, del D.L. n. 66/2014, che ha sostituito il comma 3-bis dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006), norma che era stata inserita dall'art. 23, comma 4, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
Contraente generale - Con le modifiche introdotte al comma 8 dell'articolo 8 viene prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2015 il termine (contemplato dall'art. 189, comma 5, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006) di decorrenza per l'applicazione della disciplina sulla qualificazione del contraente generale delle grandi opere, relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa.
Per effetto di tale proroga, fino al 31 dicembre 2015 tali requisiti potranno essere dimostrati con il possesso di certificati rilasciati dalle società organismi di attestazione (SOA), in luogo della disciplina prevista dal comma 3 del citato articolo 189. Con la proroga in esame, inoltre, il termine in questione viene correttamente allineato con quello previsto dal successivo comma 9, sempre dell'articolo 8. Tale ultimo comma consente infatti ai contraenti generali, per tutto il 2015, di documentare l'esistenza dei requisiti a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute.
In allegato il testo del disegno di legge approvato e del relativo allegato ed il testo del decreto-legge con le modifiche introdotte ed approvate con voto di fiducia.
© Riproduzione riservata
Il provvedimento, composto di 15 articoli, dispone proroghe di termini nelle seguenti materie: pubbliche amministrazioni, giustizia amministrativa, sviluppo economico, competenze del Ministero degli interni, beni culturali, istruzione, sanità, infrastrutture e trasporti, ambiente, economia e finanze, interventi emergenziali, regime fiscale per energie da fonti rinnovabili, federazioni sportive nazionali, contratti di affidamento di servizi.
La Camera nella legge di conversione ha introdotto una notevole quantità di articoli e commi aggiuntivi concernenti: i contratti di solidarietà, la disciplina transitoria per l'abilitazione professionale degli avvocati, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, la Commissione per l'autorizzazione ambientale integrata.
Segnalo, nel dettaglio che sono state approvate anche alcun norme di notevole importanza per i lavori pubblici.
Anticipazione dell'importo contrattuale - Le modifiche introdotte al comma 3 dell'articolo 8 del provvedimento hanno prorogato dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 l'applicazione della disciplina (di cui all'articolo 26-ter del D.L. 69/2013, c.d. decreto del fare) che prevede la corresponsione in favore dell'appaltatore, nei contratti relativi a lavori, di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale, in deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo.
L'inserimento del nuovo comma 3-bis ha elevato, fino al 31 dicembre 2015, dal 10% al 20% dell'importo contrattuale l'anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore prevista dall'articolo 26-ter del decreto legge n. 69 del 2013, già prorogata fino a tale data dal comma 3 dell'articolo 8 del testo iniziale del decreto legge in commento e ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2016. La disposizione, per espressa previsione della norma, si applica con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori (disciplinati dal Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163/2006) - come già peraltro previsto dalla disciplina vigente contenuta nel citato articolo 26-ter - affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione.
Centrali di committenza - Con l'inserimento nell'articolo 8 del comma 3-ter viene previsto che la nuova disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione, si applichi dal 1° settembre 2015. La norma modifica il primo periodo del comma 1 dell'articolo 23-ter del decreto legge n. 90 del 2014, che ha fissato due diversi termini per l'applicazione della nuova disciplina a seconda che si tratti di acquisizioni di beni e servizi, per i quali la disciplina è entrata in vigore il 1° gennaio 2015, o di lavori ai quali la disciplina si applicherà a partire dal 1° luglio 2015. La modifica in commento è volta pertanto a fissare un unico termine a decorrere dal quale si applicherà la nuova disciplina a tutte le procedure di acquisto.
Nello stesso articolo 8 viene, poi, aggiunto il comma 3-quatercon cui viene previsto che la norma non si applichi alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
Appare utile ricordare che la nuova disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisto è stata inserita dall'art. 9, comma 4, del D.L. n. 66/2014, che ha sostituito il comma 3-bis dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006), norma che era stata inserita dall'art. 23, comma 4, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
Contraente generale - Con le modifiche introdotte al comma 8 dell'articolo 8 viene prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2015 il termine (contemplato dall'art. 189, comma 5, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006) di decorrenza per l'applicazione della disciplina sulla qualificazione del contraente generale delle grandi opere, relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa.
Per effetto di tale proroga, fino al 31 dicembre 2015 tali requisiti potranno essere dimostrati con il possesso di certificati rilasciati dalle società organismi di attestazione (SOA), in luogo della disciplina prevista dal comma 3 del citato articolo 189. Con la proroga in esame, inoltre, il termine in questione viene correttamente allineato con quello previsto dal successivo comma 9, sempre dell'articolo 8. Tale ultimo comma consente infatti ai contraenti generali, per tutto il 2015, di documentare l'esistenza dei requisiti a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute.
In allegato il testo del disegno di legge approvato e del relativo allegato ed il testo del decreto-legge con le modifiche introdotte ed approvate con voto di fiducia.
A cura di Gabriele
Bivona
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