Milleproroghe e Codice dei contratti: pagamento dei SAL in deroga
di Redazione tecnica - 01/03/2021
Arriva con la legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183, cosiddetto “Decreto milleproroghe 2021”, con il comma 1-bis dell’articolo 13 il differimento dei termini per il pagamento degli stati d’avanzamento dei lavori previsto all’articolo 8, comma 4 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto “Decreto semplificazioni”) convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Modificata la disciplina sui SAL
Il comma 1-bis, dell’articolo 13 del Decreto Milleproroghe 2021 introdotto dalla Camera dei deputati, modifica la disciplina recata dall’art. 8, comma 4, lettera a), del D.L. 76/2020 inerente la disciplina degli stati di avanzamento dei lavori (SAL). Nel dettaglio:
- è differito dal 17 luglio 2020 al 15 giugno 2021 il termine fino al quale, per le lavorazioni effettuate sino a tale data, operano le disposizioni derogatorie introdotte dalla sopracitata lettera a). Il testo vigente prevede infatti che il direttore dei lavori adotta il SAL in relazione alle lavorazioni effettuate alla data di entrata in vigore del decreto semplificazioni (17 luglio 2020). Tale data viene prorogata al 15 giugno 2021. Si provvede inoltre a adeguare, al nuovo termine risultante dalla proroga recata dalla precedente lettera a), il termine previsto per l’adozione dei SAL (portandolo quindi al 30 giugno 2021);
- è precisato che il pagamento del SAL deve avvenire nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per lo specifico intervento cui il SAL si riferisce.
Lavori in corso di esecuzione
Ricordiamo che La lettera a) del comma 4 dell’articolo 8 del D.L. 76/2020 prevede, in relazione ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore di tale decreto (vale a dire il 17 luglio 2020), che il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori (SAL):
- in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data (cioè al 17 luglio 2020) e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali;
- entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (vale a dire entro il 1° agosto 2020).
Certificato emesso contestuamente al SAL
La stessa disposizione prevede altresì che il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione di tale certificato.
Segnalazione ANAC 29 aprile 2020, n. 5
Rileviamo, anche, che la disposizione recata dalla lettera a) ha accolto quanto auspicato dall’ANAC con la segnalazione n. 5 del 29 aprile 2020 che aveva evidenziato, quale strumento di aiuto per gli operatori economici in difficoltà a causa della sospensione delle attività causata dall’epidemia di COVID-19, “l’opportunità di prevedere, nelle norme di prossima emanazione inerenti alla situazione emergenziale, una specifica indicazione che consenta alle stazioni appaltanti di emettere lo stato di avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione delle attività”.
Nelle premesse di tale segnalazione viene ricostruita la normativa previgente, sottolineando che in essa, nei casi in cui è previsto che il direttore dei lavori disponga la sospensione dell’esecuzione del contratto, non è prevista in corrispondenza della sospensione l’emissione di un SAL e quindi - in virtù dell’art. 14, comma 1, lettera d), del D.M. 49/2018 - il SAL, che “riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora” e che è “ricavato dal registro di contabilità”, viene “rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto”.
Testo coordinato dell'articolo 8, comma 4, lettera a)
Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge di conversione del decreto-legge n. 183/2020 il testo del citato articolo 8, comma 4, lettera a), è il seguente:
“Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto :
a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle
lavorazioni effettuate alla medesima data alla data
del 15 giugno 2021 e anche in deroga alle specifiche
clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto entro il 30 giugno 2021. Il
certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque
entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento. Il
pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall’emissione del
certificato di cui al secondo periodo nei limiti della
disponibilità finanziaria della stazione appaltante e
compatibilmente con le risorse annuali stanziate per lo specifico
intervento cui lo stato di avanzamento dei lavori si
riferisce;”
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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