Milleproroghe: novità su Anticipazione, Centrali di committenza e Contraente generale
20/02/2015
Con l'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi al
testo uscito dalle Commissioni, da parte della Camera dei Deputati
del decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192 recante
"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative",
sono state approvate anche alcun norme di notevole importanza
per i lavori pubblici.
Anticipazione dell'importo contrattuale - Le modifiche introdotte al comma 3 dell'articolo 8 del provvedimento hanno prorogato dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 l'applicazione della disciplina (di cui all'articolo 26-ter del D.L. 69/2013, c.d. decreto del fare) che prevede la corresponsione in favore dell'appaltatore, nei contratti relativi a lavori, di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale, in deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo.
L'inserimento del nuovo comma 3-bis ha elevato, fino al 31 dicembre 2015, dal 10% al 20% dell'importo contrattuale l'anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore prevista dall'articolo 26-ter del decreto legge n. 69 del 2013, già prorogata fino a tale data dal comma 3 dell'articolo 8 del testo iniziale del decreto legge in commento e ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2016. La disposizione, per espressa previsione della norma, si applica con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori (disciplinati dal Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163/2006) - come già peraltro previsto dalla disciplina vigente contenuta nel citato articolo 26-ter - affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione.
Centrali di committenza - Con l'inserimento nell'articolo 8 del comma 3-ter viene previsto che la nuova disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione, si applichi dal 1° settembre 2015. La norma modifica il primo periodo del comma 1 dell'articolo 23-ter del decreto legge n. 90 del 2014, che ha fissato due diversi termini per l'applicazione della nuova disciplina a seconda che si tratti di acquisizioni di beni e servizi, per i quali la disciplina è entrata in vigore il 1° gennaio 2015, o di lavori ai quali la disciplina si applicherà a partire dal 1° luglio 2015. La modifica in commento è volta pertanto a fissare un unico termine a decorrere dal quale si applicherà la nuova disciplina a tutte le procedure di acquisto.
Nello stesso articolo 8 viene, poi, aggiunto il comma 3-quatercon cui viene previsto che la norma non si applichi alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
Appare utile ricordare che la nuova disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisto è stata inserita dall'art. 9, comma 4, del D.L. n. 66/2014, che ha sostituito il comma 3-bis dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006), norma che era stata inserita dall'art. 23, comma 4, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
Contraente generale - Con le modifiche introdotte al comma 8 dell'articolo 8 viene prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2015 il termine (contemplato dall'art. 189, comma 5, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006) di decorrenza per l'applicazione della disciplina sulla qualificazione del contraente generale delle grandi opere, relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa.
Per effetto di tale proroga, fino al 31 dicembre 2015 tali requisiti potranno essere dimostrati con il possesso di certificati rilasciati dalle società organismi di attestazione (SOA), in luogo della disciplina prevista dal comma 3 del citato articolo 189. Con la proroga in esame, inoltre, il termine in questione viene correttamente allineato con quello previsto dal successivo comma 9, sempre dell'articolo 8. Tale ultimo comma consente infatti ai contraenti generali, per tutto il 2015, di documentare l'esistenza dei requisiti a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute.
In allegato il il testo degli emendamenti predisposti dalle commissioni ed approvati con voto di fiducia.
© Riproduzione riservata
Anticipazione dell'importo contrattuale - Le modifiche introdotte al comma 3 dell'articolo 8 del provvedimento hanno prorogato dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 l'applicazione della disciplina (di cui all'articolo 26-ter del D.L. 69/2013, c.d. decreto del fare) che prevede la corresponsione in favore dell'appaltatore, nei contratti relativi a lavori, di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale, in deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo.
L'inserimento del nuovo comma 3-bis ha elevato, fino al 31 dicembre 2015, dal 10% al 20% dell'importo contrattuale l'anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore prevista dall'articolo 26-ter del decreto legge n. 69 del 2013, già prorogata fino a tale data dal comma 3 dell'articolo 8 del testo iniziale del decreto legge in commento e ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2016. La disposizione, per espressa previsione della norma, si applica con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori (disciplinati dal Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163/2006) - come già peraltro previsto dalla disciplina vigente contenuta nel citato articolo 26-ter - affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione.
Centrali di committenza - Con l'inserimento nell'articolo 8 del comma 3-ter viene previsto che la nuova disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione, si applichi dal 1° settembre 2015. La norma modifica il primo periodo del comma 1 dell'articolo 23-ter del decreto legge n. 90 del 2014, che ha fissato due diversi termini per l'applicazione della nuova disciplina a seconda che si tratti di acquisizioni di beni e servizi, per i quali la disciplina è entrata in vigore il 1° gennaio 2015, o di lavori ai quali la disciplina si applicherà a partire dal 1° luglio 2015. La modifica in commento è volta pertanto a fissare un unico termine a decorrere dal quale si applicherà la nuova disciplina a tutte le procedure di acquisto.
Nello stesso articolo 8 viene, poi, aggiunto il comma 3-quatercon cui viene previsto che la norma non si applichi alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
Appare utile ricordare che la nuova disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisto è stata inserita dall'art. 9, comma 4, del D.L. n. 66/2014, che ha sostituito il comma 3-bis dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006), norma che era stata inserita dall'art. 23, comma 4, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
Contraente generale - Con le modifiche introdotte al comma 8 dell'articolo 8 viene prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2015 il termine (contemplato dall'art. 189, comma 5, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006) di decorrenza per l'applicazione della disciplina sulla qualificazione del contraente generale delle grandi opere, relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa.
Per effetto di tale proroga, fino al 31 dicembre 2015 tali requisiti potranno essere dimostrati con il possesso di certificati rilasciati dalle società organismi di attestazione (SOA), in luogo della disciplina prevista dal comma 3 del citato articolo 189. Con la proroga in esame, inoltre, il termine in questione viene correttamente allineato con quello previsto dal successivo comma 9, sempre dell'articolo 8. Tale ultimo comma consente infatti ai contraenti generali, per tutto il 2015, di documentare l'esistenza dei requisiti a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute.
In allegato il il testo degli emendamenti predisposti dalle commissioni ed approvati con voto di fiducia.
A cura di Gabriele
Bivona
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