Ministero del Lavoro: Coordinatore per la progettazione nei lavori privati
01/04/2014
Con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 è stata istituita la
Commissione per gli interpelli prevista dall'articolo 12 comma 2
del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro
(Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) ed è stato attivato
l'indirizzo di posta elettronica
interpellosicurezza@lavoro.gov.it.
I quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
Nove nel primo trimestre del 2014 i quesiti a cui la Commissione ha dato risposta e tra questi il n. 2 relativo alla corretta applicazione dell'art. 90, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008 relativo alla nomina del coordinatore per la progettazione nei lavori privati.
Nel citato comma 11 dell’artilo 90 del D.Lgs. n. 81/2008 è previsto che la designazione del coordinatore per la progettazione da parte del committente o del responsabile dei lavori, obbligatoria ai sensi del comma 3 del medesimo articolo in caso di presenza in cantiere di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, “non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.”
La Commissione ha chiarito che tale designazione, nei lavori privati, non è obbligatoria se sono soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:
Nel caso di lavori soggetti a permesso di costruire, il committente è sempre tenuto, ove sia prevista la presenza in cantiere di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, a nominare il coordinatore in fase di progettazione, qualunque sia l’entità dell’opera.
La Commissione ha, anche, sottolineato che nei casi di cui all’art. 90, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008, il coordinatore per l’esecuzione deve essere nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, in maniera da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione.
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva ha fornito risposta, in data 13 marzo 2014, ai seguenti quesiti:
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I quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
Nove nel primo trimestre del 2014 i quesiti a cui la Commissione ha dato risposta e tra questi il n. 2 relativo alla corretta applicazione dell'art. 90, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008 relativo alla nomina del coordinatore per la progettazione nei lavori privati.
Nel citato comma 11 dell’artilo 90 del D.Lgs. n. 81/2008 è previsto che la designazione del coordinatore per la progettazione da parte del committente o del responsabile dei lavori, obbligatoria ai sensi del comma 3 del medesimo articolo in caso di presenza in cantiere di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, “non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.”
La Commissione ha chiarito che tale designazione, nei lavori privati, non è obbligatoria se sono soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:
- l’opera non necessita di permesso di costruire;
- l’importo dei lavori è inferiore a 100.000 euro.
Nel caso di lavori soggetti a permesso di costruire, il committente è sempre tenuto, ove sia prevista la presenza in cantiere di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, a nominare il coordinatore in fase di progettazione, qualunque sia l’entità dell’opera.
La Commissione ha, anche, sottolineato che nei casi di cui all’art. 90, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008, il coordinatore per l’esecuzione deve essere nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, in maniera da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione.
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva ha fornito risposta, in data 13 marzo 2014, ai seguenti quesiti:
- Interpello n. 1 - Quesiti sugli obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, sui criteri di identificazione del datore di lavoro nelle scuole cattoliche, sull'identificazione degli enti bilaterali e organismi paritetici, sull'obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non dipendente chiamato d'urgenza
- Interpello n. 2 - Applicazione dell'art. 90, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008
- Interpello n. 3 - Documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente
- Interpello n. 4 - Applicazione dell'allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del D.Lgs. n. 81/2008 per la categoria autoferrotranvieri
- Interpello n. 5 - Corretta interpretazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008
- Interpello n. 6 - Applicazione dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
- Interpello n. 7 - Individuazione dell'impresa affidataria nel caso di costituzione, a valle dell'aggiudicazione di un appalto, di società consortile per l'esecuzione dei lavori
- Interpello n. 8 - Obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari
- Interpello n. 9 - Applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni
A cura di Gabriele
Bivona
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