Misure urgenti per l'innovazione e la crescita: Le startup innovative

12/10/2012

Il 4 ottobre scorso il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto il D.L. Crescita 2.0 recante ulteriori misuri urgenti per la crescita del Paese, al fine di sviluppare una nuova cultura imprenditoriale, e incoraggiare la nascita di un ecosistema favorevole all’innovazione.
A tal fine, è stata introdotta una nuova figura societaria: le start-up innovative. Il decreto analizza le startupper in ogni loro sfaccettatura, fino ad evidenziare i vantaggi che si hanno a dare vita ad una startupper e i vantaggi che possono trarre le persone fisiche o le società ad investire il proprio capitale in queste nuove realtà societarie.
Il decreto Crescita 2.0 definisce chiaramente quando si può parlare di start-up innovativa. Innanzitutto, l’oggetto sociale deve essere esclusivamente legato alla produzione, sviluppo e commercializzazione di prodotti o servizi altamente tecnologici. Essa deve essere una società di capitali, con meno di 4 anni di attività, costituita anche sotto forma di cooperativa, con sede legale in Italia.
Le azioni, quote rappresentative o qualsiasi altro strumento finanziario, non devono essere quotate in borsa, e per la maggior parte devono essere detenute da persone fisiche. Inoltre, il valore della produzione deve essere non superiore a 5 milioni di euro e la società non deve aver distribuito utili.

Oltre ai requisiti sopra elencati, per essere considerata startupper, una società di capitali, deve rispondere a uno dei tre requisiti di seguito descritti:
  • 1) le spese per ricerca e sviluppo devono essere pari o superiori al 30% del maggior valore tra costo e valore della produzione desumibili dall’ultimo bilancio depositato e relativa nota integrativa;
  • 2) almeno una percentuale superiore a un terzo di tutta la forza lavoro impiegata, come dipendenti o come collaboratori, deve essere in possesso di un dottorato di ricerca, o una laurea e almeno 3 anni di attività di ricerca;
  • 3) la startupper può essere considerata tale, anche, se ha brevettato un’invenzione strettamente inerente all’oggetto sociale, quindi, altamente tecnologica.

Le società già costituite che rispondono delle caratteristiche delle startupper, possono depositare all’Ufficio del registro delle imprese, una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale della società, che attesti il possesso dei requisiti previsti per essere considerata una startupper, l’ufficio incaricato provvederà ad acquisire la dichiarazione entro 60 giorni dalla consegna.
Le startupper vanno inserite in una sezione speciale del registro delle imprese dopo aver compilato una domanda da cui desumere sede, oggetto della società, indicazioni del titolo di studio dei soci e del personale, ultimo bilancio in XBRL, ed eventuale brevetto.

Per agevolare la creazione delle startupper è prevista una riduzione dei costi di costituzione, infatti, sono esonerati dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti concernenti le iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio.
Altra agevolazione prevista per le startupper riguarda il caso in cui è necessario ridurre il capitale sociale di 1/3 a causa di una perdita, come previsto dall’art.2482-bis c.c.. Nella normalità dei casi, la riduzione deve avvenire entro l’esercizio successivo, per le startupper, la riduzione, è possibile eseguirla entro i due esercizi successivi.
Il decreto 2.0 si occupa della partecipazione al capitale sociale prevedendo la possibilità di creare categorie diverse di strumenti finanziari. Per semplificare la ricerca del capitale tali strumenti finanziari possono essere acquistati anche on-line grazie ai portali per la raccolta di capitali che possono essere gestiti da imprese di investimenti, banche o altri intermediari finanziari autorizzati dalla CONSOB.

Un ulteriore agevolazione alla creazione delle startupper è la creazione di un fondo centrale di garanzia. Ma si attende un decreto, che indichi criteri e modalità per attingere da questo fondo, e che sarà emanato entro 60 dalla conversione in legge del decreto Crescita 2.0.
All’art. 29 del decreto crescita 2.0 è previsto che sia le persone fisiche sia le società che possono investire il proprio capitale, nelle startupper, acquistando gli strumenti finanziari.
Per incentivare la propensione all’investimento sono previste alcune detassazioni, a partire dal 2013 fino al 2015. In particolare, le persone fisiche possono detrarre dall’IRPEF lorda il 19% del capitale investito nella startupper, per una detrazione non superiore a 500.000 €. Se la detrazione supera l’IRPEF a debito, la parte di detrazione che non trova capienza può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi degli anni successivi, ma non oltre il terzo.
Se l’investitore è una società, è possibile dedurre il 20% dal reddito imponibile su cui si calcola l’IRES per una deduzione non superiore a 1.800.000 €. Le agevolazioni derivanti dalle partecipazioni decadono se le quote si cedono prima dei 2 anni.
Per le startupper costituite sotto forma di S.r.l. è fatto divieto di compiere operazioni con le proprie partecipazioni, come previsto dall’art.2474 c.c., a meno che le operazioni non prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.
Il decreto crescita 2.0 si pone come obbiettivo anche l’incentivo dell’occupazione giovanile infatti si interessa dei contratti di lavoro che le startupper possono stipulare con collaboratori e dipendenti. I contratti possono andare da un minimo di sei mesi fino ad un massimo di 3 anni. E’ possibile rinnovare il contratto fino a 4 anni alla fine dei quali il contratto a tempo determinato si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
A vigilare sulla veridicità, esistenza e mantenimento delle caratteristiche richieste alle startupper è stato istituito l’incubatore di start-up innovative certificato. Anch’esso è una società di capitali, ha il compito di sostenere la nascita e lo sviluppo delle start–up innovative. L’incubatore deve essere composto da personale competente in materia d’impresa e innovazione al fine di controllare, tramite prove, test e verifiche, l’esistenza e il mantenimento dei requisiti nelle società startupper. Anche gli incubatori devono rispondere a degli standard minimi previsti dal Ministero dello sviluppo e contenuti nello stesso decreto Crescita 2.0. Gli incubatori sono obbligati ad attestare il possesso dei requisiti standard, redigendo un’autocertificazione, da consegnare alla sezione speciale del registro delle imprese, anch’essi come le startupper saranno inserite in un elenco speciale alla CCIAA.

Ci sembra doveroso sottolineare che il decreto crescita 2.0 sortirà i suoi effetti nel momento in cui viene convertito in legge, ossia entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. Ci aspettiamo anche un intervento del legislatore al fine di dissolvere alcuni dubbi come ad esempio: non sono specificati i tipi di strumenti finanziari che la startupper può emettere, se per tutto ciò che non è specificatamente analizzato nel decreto è possibile rimandare all’ordinaria normativa delle società di capitali, non è chiaro cosa si intende per tecnologico ed innovativo essendo le due parole chiave del decreto dovrebbero essere spiegate in maniera più approfondita.

A cura di Angelo Pisciotta
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