Mitigazione rischio idrogeologico: nuovi obblighi per gli interventi sotto i 10 milioni di euro
di Redazione tecnica - 12/11/2020
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020 la Delibera CIPE 29 settembre 2020, n. 57 che modifica e integra la precedente Delibera CIPE 1 agosto 2019, n. 64 prevedendo nuovi obblighi relativamente agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e ripristino e tutela della risorsa ambientale.
Mitigazione rischio idrogeologico: la nuova delibera CIPE
Entrando nel dettaglio, la nuova delibera n. 57/2020 sostituisce il punto 3 della delibera CIPE n. 64/2019 prevedendo che per gli interventi di valore inferiore a 10 milioni di euro, le obbligazioni giuridicamente vincolanti per l’affidamento dei lavori devono essere assunte, in coerenza con quanto disposto dalla delibera CIPE 28 febbraio 2018 n. 26, entro il termine del 31 dicembre 2021.
I Presidenti delle Regioni, in qualità di commissari straordinari ed i soggetti attuatori delegati, si avvalgono delle società “ in house ” dello Stato individuate dalla normativa nazionale e delle centrali di committenza qualificate ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti).
Le relative spese sono ricomprese nel quadro economico del singolo intervento ai sensi del comma 11 -bis dell’art. 23 del Codice dei contratti. La mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine del 31 dicembre 2021 comporta la revoca delle risorse assegnate ai relativi interventi.
Il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare riferisce al CIPE circa lo stato di attuazione della delibera CIPE n. 57/2020, predisponendo una specifica relazione intermedia alla data del 30 giugno 2021.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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