Monitoraggio cantieri e subappalto: Il Senato approva la legge di conversione del decreto sicurezza
08/11/2018
Nella seduta di mercoledì 7 novembre il Senato ha approvato, con 163 voti favorevoli, 59 contrari e 19 astensioni, l'emendamento interamente sostitutivo del ddl n. 840, di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, in materia di protezione internazionale e immigrazione e sicurezza pubblica, sulla cui approvazione il Governo aveva posto la questione di fiducia nella seduta del 6 novembre.
Con l’emendamento del Governo viene apportata una modifica all’articolo 26, comma 1 del provvedimento e le parole: “nonché al prefetto” sono sostituite dalle seguenti: “nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto”. In pratica con la nuova versione dell’articolo 26, comma 1 viene modificato l’articolo 99, comma 2 del del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. Testo Unico Sicurezza Lavoro) prevedendo che la notifica preliminare sia inviata dal committente o dal responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, anche al Prefetto soltanto nel caso di lavori pubblici anche se in verità resta il mistero di cosa ne farà di tale comunicazione il Prefetto. Il testo dell’articolo 99, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 è così modificato: “1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
- cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
- cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno,
Nello stesso decreto-legge n. 113/2018, poi, all’articolo 25 rubricato “Sanzioni in materia di subappalti illeciti” è modificato l’articolo 21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646 con l’inasprimento del trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto. L’intervento prevede, in primo luogo, la trasformazione in delitto del reato contravvenzionale in parola e, secondariamente, l’equiparazione della sanzione personale a quella prevista per il reato di frode nelle pubbliche forniture.
In particolare, viene previsto l'aumento della reclusione da uno a cinque anni (prima da sei mesi a un anno) oltre ad una multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto, a chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente. Stretta anche nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo a cui si applica la reclusione da uno a cinque anni e la multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo.
In allegato il testo delle modifiche introdotte con il maxiemendamento approvato al Senato ed il testo Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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