NECESSARI INTERVENTI PER ARGINARE LE OFFERTE ANOMALE

15/06/2009

I risultati del monitoraggio, reso noto il 25 maggio scorso e realizzato dal Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri, sui bandi di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria (progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudo, misura e contabilità etc.) pubblicati nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2009 confermano le numerose criticità legate sia agli eccessivi ribassi sia al fatto che le pubbliche amministrazioni, in numerosi casi, per la cifra da porre a base della gara non fanno riferimento alle tariffe di cui al D.M. 4/4/2001.
Il monitoraggio del CNI si riferisce a 836 bandi dei quali:
  • 334 (40%) in cui è richiesta almeno una delle fasi di progettazione senza direzione dei lavori;
  • 226 (27%) in cui è prevista anche l’esecuzione dei lavori, 35 dei quali in project financing;
  • 210 (25%) bandi in cui sono richiesti altri servizi di ingegneria quali collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, direzione lavori, studi di fattibilità, valutazione ambientale strategica, misure e contabilità, pianificazione urbanistica, etc.;
  • 66 (8%) bandi relativi a concorsi di idee o di progettazione.
Il primo problema che viene posto nel monitoraggio è quello legato alle modifiche introdotte, dal D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152, nel comma 2 dell’articolo 92 del Codice dei contratti con cui viene lasciata alla discrezionalità delle stazioni appaltanti l’utilizzazione del D.M. 4/4/2001 per la determinazione degli importi da porre a base d’asta per gli affidamenti degli incarichi di progettazione.
Come conseguenza di tale modifica nel primo trimestre 2009, il 64,1% dei bandi di progettazione determina i corrispettivi da porre a base d’asta senza fare alcun riferimento al D.M. 4 aprile 2001, seguendo invece criteri puramente discrezionali delle stazioni appaltanti.

Perché, si chiede il CNI, nei bandi di progettazione la base d’asta deve essere determinata da parte delle stazioni appaltanti in modo discrezionale, mentre per l’esecuzione dei lavori si fa riferimento a prezzari regionali (di cui al comma 8, art. 133 del D.Lgs 163/2006), che devono essere aggiornati annualmente dalle stazioni appaltanti?
E, d’altra parte, non viene lesa alcuna concorrenza, come non viene lesa per l’esecuzione dei lavori, se la base dei corrispettivi non viene lasciata alla discrezionalità delle pubbliche amministrazioni ma viene definita riferendosi al citato D.M. 4/4/2001.

Il secondo problema è, poi, quello degli eccessivi ribassi e per le 399 gare, relative a servizi di ingegneria, aggiudicate nel primo trimestre del 2009 per le quali in 144 gare in cui era prevista almeno una fase di progettazione si ha un ribasso pari al 37% con un 21% di aggiudicazioni che fa registrare ribassi superiori al 50% ed un ribasso massimo del 73%. Il CNI conclude il monitoraggio relativo ai primi tre mesi del 2009 parlando di altre due criticità e precisamente:
  • dei requisiti richiesti ai progettisti nel caso di gare di progettazione ed esecuzione lavori;
  • dell’illegittima richiesta da parte delle stazioni appaltanti del deposito della cauzione definitiva e/o provvisoria.
A cura di Paolo Oreto


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