NIENTE REVERSE CHARGE PER L'ACQUISTO E LA SEMPLICE CESSIONE DEI SINGOLI COMPONENTI E DEL MATERIALE GENERICO

09/12/2008

Niente reverse charge per l'acquisto e la semplice cessione dei singoli componenti e del materiale generico. Con la risoluzione n. 474/E del 5 dicembre, l'Agenzia ha fornito alcuni chiarimenti sul corretto trattamento Iva da applicare alla fornitura e istallazione di impianti fotovoltaici ed eolici. In particolare, l'interpellante chiedeva:
  • a) se determinati beni (da lui elencati), destinati alla costruzione delle opere fotovoltaiche, si possono definire "beni finiti", comportando l'applicazione dell'Iva al 10 per cento
  • b) se fra i servizi con imposta agevolata rientra anche il contratto di prestazione d'opera di cui, a volte, egli si avvale per installare l'impianto
  • c) se l'applicazione dell'Iva ordinaria anziché agevolata comporta una parziale indetraibilità dell'imposta
  • d) se l'attività svolta può essere soggetta al meccanismo del reverse charge.
Per quanto riguarda il punto a), l'Agenzia rileva, come già chiarito con la circolare 1/1994, che i "beni finiti" ai quali si applicano le aliquote agevolate (n. 127-sexies, tabella A, parte III, Dpr 633/1972) sono quelli che non perdono la loro individualità dopo l'impiego, mentre non sono da considerarsi tali quelli che, pur essendo prodotti finiti per il venditore, costituiscono materie prime e semilavorate per l'acquirente (ad esempio, le mattonelle).
Ciò premesso, le cessioni relative ai beni finiti, da destinarsi alla costruzione degli impianti fotovoltaici o eolici, scontano l'Iva al 10% purché l'acquirente rilasci una dichiarazione al cedente dalla quale risulti che i beni verranno utilizzati per l'installazione delle suddette strutture.

In relazione al punto b), l'Agenzia ricorda, in via preliminare, che possono essere agevolate le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto per costruire gli impianti di distribuzione di energia elettrica da fonte solare, fotovoltaica ed eolica (n. 127-septies, tabella A, parte III, Dpr 633/1972), che la circolare 20/1973 ha riconosciuto ai subappalti lo stesso trattamento tributario degli appalti, considerato che anch'essi concorrono alla realizzazione dell'opera finale, e che l'articolo 16, comma 3, Dpr 633/1972 dispone: "per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni … l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti…". Alla luce del suesposto quadro normativo, l'Amministrazione fiscale ritiene che l'aliquota agevolata prevista per le prestazioni di servizi relative a contratti di appalto può essere applicata anche ai contratti d'opera volti a realizzare le strutture beneficiarie dell'agevolazione.

Per quanto riguarda il punto c), il diritto alla detraibilità dell'Iva su beni e servizi acquistati è riconosciuto qualunque sia l'aliquota, purché gli stessi siano impiegati in operazioni soggette all'imposta (articolo 168, direttiva Iva 2006/112/Ce), siano cioè importati o acquistati nell'esercizio di impresa, arte o professione. Pertanto, a nulla rileva il fatto che l'aliquota applicata sia quella ordinaria o quella agevolata, l'importante è che non sia inficiato il principio che presiede alla detraibilità dell'Iva.

Infine, in relazione all'ultimo quesito, l'Agenzia ricorda tutti i presupposti che devono sussistere per l'applicazione del regime del reverse charge. Nel caso in esame, la società istante si potrà avvalere dello specifico meccanismo solo se provvede non solo all'acquisto dei componenti dell'impianto ma anche all'installazione dello stesso incaricando artigiani o aziende specializzate. Solo in tale ipotesi, infatti, saranno soddisfatti tutti i requisiti di legge:
  • l'esistenza di un appaltatore (l'istante) e un subappaltatore (artigiano o altra azienda)
  • lo svolgimento di un'attività edile riconducibile a quelle elencate nella sezione "Costruzioni" della tabella Ateco 2007
  • una prestazione di servizi, nel caso specifico l'installazione presso il cliente dell'impianto fotovoltaico richiesto.
Nelle altre situazioni prospettate dalla società istante (acquisto dei singoli componenti del kit solare e del materiale generico o anche semplice cessione dei materiali e dei componenti acquistati all'ingrosso), non trattandosi dello svolgimento di un'attività edile, l'inversione contabile non potrà trovare applicazione.


Fonte: Fiscooggi

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