NON PAGA L'IRAP IL PROFESSIONISTA OSPITATO IN UNO STUDIO

03/09/2009

Il piccolo professionista, che per l'esercizio della sua attività professionale utilizzi una stanza e un computer concessogli in comodato d'uso gratuito all'interno di un altro studio, è escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Lo ha stabilito una nuova sentenza della Suprema Corte di Cassazione (s. 18973 del 31 agosto 2009), ribaltando una precedente sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria con la quale era stato negato al ricorrente il diritto di rimborso all'IRAP versata per gli anni 1998-2001.

Come più volte sostenuto dalla Suprema Corte, l'esercizio della attività di lavoro autonomo è escluso dal campo di applicazione dell'IRAP soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
  • sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
  • impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo occasionale di lavoro altrui.
Nel caso in questione, il ricorrente usufruiva di una stanza e di un computer concessogli in comodato dal padre nell'ambito del proprio studio professionale. Appare, dunque, evidente che nel caso di specie non ricorre il primo punto per il requisito di autonoma organizzazione. Per tale motivo la Suprema Corte ha cassato la precedente sentenza, accogliendo il ricorso induttivo del contribuente.

A cura di
Ilenia Cicirello


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