NORME PER L’EMERGENZA IDRICA PER L’ANNO 2007

31/05/2007

Con il decreto del presidente della giunta regionale del 27 aprile 2007, n. 26/R, pubblicato sul B.U.R.T. nç è stato emanato il Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche

Il regolamento disciplina:
  • a) le direttive tecniche per le “indagini geologico-tecniche” atte a verificare la pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico, la fattibilità delle previsioni e per la valutazione degli effetti locali e di sito in relazione all’obiettivo della riduzione del rischio sismico;
  • b) la procedura del deposito delle indagini presso le strutture regionali competenti;
  • c) le modalità del controllo delle indagini geologico-tecniche. Le disposizioni del regolamento si applicano alle indagini geologico-tecniche da effettuare in sede di formazione:
    • a) del piano strutturale e sue varianti;
    • b) del regolamento urbanistico e sue varianti;
    • c) del piano complesso d’intervento e sue varianti;
    • d) dei piani attuativi e loro varianti;
    • e) delle varianti ai piani regolatori generali vigenti.
    In particolare i quattordici articoli regolano norma le procedure relative a:
    • Deposito delle indagini geologico-tecniche;
    • Elaborati soggetti a deposito;
    • Controllo delle indagini geologico-tecniche;
    • Adozione del piano strutturale, degli atti di governo del territorio e delle rispettive varianti
    • Approvazione del piano strutturale, degli atti di governo del territorio e delle rispettive varianti.
    Completano il decreto gli allegati contenenti le specifiche tecniche e la modulistica necessaria.



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