NORME TECNICHE PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA
09/10/2008
È stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle Entrate 6 ottobre 2008, prot. n. 135182/2008 recante
Contratti di locazione esenti da IVA ai sensi dell'articolo 6
della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell'articolo 10, secondo
comma, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 - Modalità e termini degli
adempimenti e dei versamenti di cui all'articolo 82, commi 14, 15 e
16 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Riportiamo di seguito i dati salienti del provvedimento.
Per i contratti di locazione in corso alla data del 25 giugno 2008 e per quelli stipulati successivamente a tale data, sottoposti al regime di esenzione da IVA, gli adempimenti previsti ai fini dell'applicazione delle imposte indirette sono eseguiti, indipendentemente dal numero di unità immobiliari possedute, per via telematica secondo le disposizioni e con le modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni e dei dati concernenti i contratti di locazione e di affitto, di cui al capo III del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modifiche. Per i contratti in corso alla data del 25 giugno 2008 e per quelli stipulati successivamente a tale data e fino alla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, la registrazione può essere eseguita mediante trasmissione telematica dei dati del contratto, omettendo l'allegazione del testo dello stesso.
Per i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento, la registrazione telematica avviene ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto 31 luglio 1998, compresa l'allegazione del testo del contratto di locazione. Per quanto concerne l'imposta di registro (art. 2 del provvedimento):
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Riportiamo di seguito i dati salienti del provvedimento.
Per i contratti di locazione in corso alla data del 25 giugno 2008 e per quelli stipulati successivamente a tale data, sottoposti al regime di esenzione da IVA, gli adempimenti previsti ai fini dell'applicazione delle imposte indirette sono eseguiti, indipendentemente dal numero di unità immobiliari possedute, per via telematica secondo le disposizioni e con le modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni e dei dati concernenti i contratti di locazione e di affitto, di cui al capo III del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modifiche. Per i contratti in corso alla data del 25 giugno 2008 e per quelli stipulati successivamente a tale data e fino alla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, la registrazione può essere eseguita mediante trasmissione telematica dei dati del contratto, omettendo l'allegazione del testo dello stesso.
Per i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento, la registrazione telematica avviene ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto 31 luglio 1998, compresa l'allegazione del testo del contratto di locazione. Per quanto concerne l'imposta di registro (art. 2 del provvedimento):
- per i contratti in corso di esecuzione alla data del 25 giugno 2008, l'imposta di registro è commisurata al corrispettivo dovuto per la durata residua del contratto a decorrere dal 25 giugno 2008 e può essere assolta in unica soluzione ovvero annualmente sull'ammontare relativo a ciascuna annualità che abbia scadenza successiva alla stessa data.
- se corrisposta in unica soluzione, l'imposta dovuta per la registrazione si riduce della misura individuata dall'articolo 5, nota I), della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131. Tale disposizione si applica anche ai contratti in corso di esecuzione alla data del 25 giugno 2008 e si applica sulla durata residua del contratto.
- la riduzione compete a condizione che i contratti di locazione abbiano durata complessiva superiore a due anni e/o durata residua superiore a dodici mesi.
- qualora nel contratto sia stabilito un corrispettivo solo in parte determinato, l'imposta dovuta in relazione all'ammontare già determinato deve essere versata con le modalità di cui ai commi precedenti. L'imposta dovuta per la restante parte deve essere versata entro venti giorni dalla definitiva determinazione della stessa utilizzando apposito codice tributo. Il versamento integrativo è eseguito per via telematica e tiene luogo della denuncia di cui all'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131.
- per i contratti stipulati fino al 31 ottobre 2008 gli adempimenti di cui all'articolo 1 devono essere eseguiti a decorrere dal 1 novembre 2008 e non oltre il successivo 30 novembre. Per gli altri contratti restano salvi i termini ordinari. L'omissione di tali adempimenti ovvero la loro esecuzione con modalità difformi da quelle stabilite con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131.
- l'allegato tecnico BIS: specifiche tecniche relative alla registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili e al versamento delle relative imposte per via telematica;
- l'allegato QUATER: contenuto e caratteristiche tecniche dei dati riguardanti i pagamenti delle imposte relative alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e alle risoluzioni dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili da trasmettere all'agenzia delle entrate per via telematica.
A cura di Ilenia
Cicirello
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