NOTA ANCE SULL’ISCRIZIONE ALL’ALBO

07/05/2007

Una nota Ance precisa le modalità operative per l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali da parte delle imprese che trasportano rifiuti in proprio. Necessario, in particolare, il pagamento preventivo della tassa di concessione governativa e dei diritti annuali.
A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute ai nostri uffici, in merito all’applicazione della tassa sulle concessioni governative per l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali da parte dei soggetti trasportatori di rifiuti in conto proprio, si precisa quanto segue.
Ai sensi dell9art.212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, sono tenute all’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali:
  • le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare;
  • le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano 30 chilogrammi al giorno o 30 litri al giorno.
L’iscrizione avviene, in via semplificata, a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione dell’Albo regionale territorialmente competente, senza che la stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l’obbligo di nomina del responsabile tecnico.
Per il ritiro del provvedimento d’iscrizione al suddetto Albo (rilasciato ai sensi della Deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, n.1 del 26 aprile 2006), i soggetti interessati devono presentare:
  • l’originale dell’attestazione di versamento della tassa di concessione governativa pari a 168 euro, dovuta per l’iscrizione ad albi o elenchi per l’esercizio di professioni, arti e mestieri (ai sensi dell’art.22 della Tariffa del D.P.R. 641/1972);
  • una marca da bollo di 14,62 euro da apporre sul provvedimento d’iscrizione;
  • l’originale dell’attestazione di versamento del diritto annuale d’iscrizione per l’anno in corso al momento dell’iscrizione, pari a 50 euro (ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006).
Per gli anni successivi, ai fini dell’efficacia dell’iscrizione, i medesimi soggetti sono tenuti al pagamento dei soli diritti annuali d’iscrizione, pari a 50 euro (ai sensi dell’art.212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e dell’art.1, comma 5, della citata Deliberazione n.1 del 26 aprile 2006), da versare entro il 30 aprile di ogni anno, ai sensi dell’art.3, del D.M. 13 dicembre.

Fonte: ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili)

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