NOTA INFORMATIVA INAIL
21/08/2008
Con una nota informativa, di cui si allega copia, l’Inail ha
comunicato che dal mese di luglio 2008 è operativa una nuova
versione informatica per effettuare le denunce di infortunio on
line.
Le novità inserite nella nuova applicazione sono la diretta conseguenza dell’introduzione di nuove qualifiche professionali e dell’aggiornamento delle qualifiche assicurative.
In merito, si riportano qui di seguito gli adempimenti datoriali in caso di infortunio di un lavoratore.
Il datore di lavoro, solo nel caso in cui la prognosi comporti un’astensione dal lavoro superiore ai tre giorni, deve presentare la denuncia di infortunio alla sede Inail competente territorialmente e copia della stessa all`Autorità locale di P. S. entro due giorni da quello in cui ha ricevuto il primo certificato medico. Il medesimo adempimento deve essere effettuato entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico se la prognosi, originariamente inferiore ai tre giorni, si prolunga oltre al terzo giorno.
In caso di infortunio che comporti la morte o il pericolo di morte del lavoratore, il datore di lavoro deve inviare un telegramma entro 24 ore.
Lo stesso datore di lavoro, inoltre, non è tenuto all’invio contestuale del certificato medico, qualora effettui tempestivamente la denuncia di infortunio per via telematica.
Relativamente all’apparato sanzionatorio, nel caso di mancata oppure inesatta indicazione del codice fiscale del lavoratore è prevista una sanzione amministrativa pari ad Euro 25,32; in caso di mancata, tardiva, inesatta o incompleta denuncia di infortunio la sanzione è prevista da Euro 516,46 a Euro 1.549,37. Per effetto dell’art. 1, co. 1177 della Legge Finanziaria 2007 la misura delle suddette sanzioni è stata quintuplicata. Pertanto, se le violazioni sono state contestate a partire dal 1° gennaio 2007, i relativi importi saranno pari ad Euro 127,00 con riferimento alla mancata o inesatta indicazione del codice fiscale del lavoratore e da Euro 2.580,00 a Euro 7.745,00 per la mancata, tardiva, inesatta o incompleta denuncia di infortunio.
Infine, si ricorda che il lavoratore, per non incorrere nella perdita del diritto all`indennità relativa ai giorni precedenti la segnalazione, deve informare immediatamente il datore di lavoro, oppure il preposto, di qualsiasi infortunio subito.
Fonte: www.ance.it
© Riproduzione riservata
Le novità inserite nella nuova applicazione sono la diretta conseguenza dell’introduzione di nuove qualifiche professionali e dell’aggiornamento delle qualifiche assicurative.
In merito, si riportano qui di seguito gli adempimenti datoriali in caso di infortunio di un lavoratore.
Il datore di lavoro, solo nel caso in cui la prognosi comporti un’astensione dal lavoro superiore ai tre giorni, deve presentare la denuncia di infortunio alla sede Inail competente territorialmente e copia della stessa all`Autorità locale di P. S. entro due giorni da quello in cui ha ricevuto il primo certificato medico. Il medesimo adempimento deve essere effettuato entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico se la prognosi, originariamente inferiore ai tre giorni, si prolunga oltre al terzo giorno.
In caso di infortunio che comporti la morte o il pericolo di morte del lavoratore, il datore di lavoro deve inviare un telegramma entro 24 ore.
Lo stesso datore di lavoro, inoltre, non è tenuto all’invio contestuale del certificato medico, qualora effettui tempestivamente la denuncia di infortunio per via telematica.
Relativamente all’apparato sanzionatorio, nel caso di mancata oppure inesatta indicazione del codice fiscale del lavoratore è prevista una sanzione amministrativa pari ad Euro 25,32; in caso di mancata, tardiva, inesatta o incompleta denuncia di infortunio la sanzione è prevista da Euro 516,46 a Euro 1.549,37. Per effetto dell’art. 1, co. 1177 della Legge Finanziaria 2007 la misura delle suddette sanzioni è stata quintuplicata. Pertanto, se le violazioni sono state contestate a partire dal 1° gennaio 2007, i relativi importi saranno pari ad Euro 127,00 con riferimento alla mancata o inesatta indicazione del codice fiscale del lavoratore e da Euro 2.580,00 a Euro 7.745,00 per la mancata, tardiva, inesatta o incompleta denuncia di infortunio.
Infine, si ricorda che il lavoratore, per non incorrere nella perdita del diritto all`indennità relativa ai giorni precedenti la segnalazione, deve informare immediatamente il datore di lavoro, oppure il preposto, di qualsiasi infortunio subito.
Fonte: www.ance.it
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