NOVITA’ FISCALI E SOCIETA’ AD HOC

21/08/2006

Sul supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto scorso è stata pubblicata la legge 4 agosto 2006, n. 248 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”.
Sulla Gazzetta, unitamente alla legge di conversione è stato pubblicato anche il testo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

Con la pubblicazione della legge di conversione vengono definite, dal punto di vista fiscale, importanti novità per i professionisti.
Le nuove disposizioni sono in vigore già dal 12 agosto scorso e si riferiscono:
  • al divieto di incassare pagamenti in contante per somme superiori a mille euro;
  • alla obbligatorietà di far transitare su un conto corrente riferibile al professionista.
Per quanto concerne il problema relativo alla tracciabilità dei compensi e, quindi, ai conti correnti, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’argomento con la circolare n. 28 del 4 agosto ed ha precisato che non esiste l’obbligo di un conto corrente dedicato all’attività professionale ed, in concreto, ferma restando la necessità di monitorare le transazioni, le stesse potranno transitare anche su un conto corrente destinato alle movimentazioni di carattere personale. L’agenzia delle Entrate, con la citata circolare ha affermato, infatti, che l’eventua
le annotazione nei conti correnti di operazioni riconducibili alla sfera familiare o extraprofessionale non è di ostacolo alla corretta applicazione della norma di cui all’articolo 32, primo comma, n. 2 del DPR n. 600/1973.

Con l’articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legge 223 come convertito nella legge n. 248/2006 vengono abrogate le disposizioni che comportano il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti; in riferimento, quindi, a quanto è previsto nella noma è possibile costituire, oltre ad associazioni professionali, anche società di persone tra professionisti con i seguenti divieti e prescrizioni:
  • l’oggetto sociale deve essere esclusivo e relativo soltanto all’attività libero professionale con esclusione di qualsiasi attività di tipo commerciale, artigianale o industriale;
  • il divieto per ogni professionista di partecipare a più di una società;
  • l’obbligatorietà che la prestazione professionale sia resa da uno o più soci professionisti preventivamente indicati sotto la propria personale responsabilità.
Sarà, quindi, possibile costituire società tra professionisti anche in campi diversi delle macroaree che connotano i grandi studi professionali (studio legale, studio tecnico, studio notarile, studio di consulenza fiscale) e, quindi, all’architetto sarà possibile costituire una società professionale oltre che con l’ingegnere anche con l’avvocato o con un commercialista.

Dal punto di vista del tipo di società da costituire la normativa non prevede nulla di specifico e, quindi, in attesa di eventuali norme specifiche deve intendersi possibile per una società tra professionisti una delle attuali forme societarie previste dalle leggi in vigore ed è stato presentato a Palazzo Madama un disegno di legge (AS 801) che prevede una nuova disciplina per le società tra professionisti.

Tutto ciò mentre la giunta regionale siciliana ha dato mandato all’Ufficio legislativo e legale di analizzare il decreto sulle liberalizzazioni per verificare “la sussistenza di profili di incostituzionalità o di possibile insorgenza di conflitti di attribzioni fra poteri dello Stato”


A cura di Paolo Oreto


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