NOVITA’ PER LE ESPROPRIAZIONI

07/01/2008

Nella legge 24 dicembre 2008 n. 244 (Finanziaria 2008), all’articolo 2 è possibile rilevare i due commi 89 e 90 con cui vengono apportate alcune modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327.
In particolare vengono sostituiti i commi 1 e 2 dell’articolo 37 con i seguenti:
«1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento.
2. Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento»


e vengono introdotte le seguenti modifiche:
  • all'articolo 45, comma 2, lettera a), le parole: «senza la riduzione del quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2»;
  • all'articolo 20, comma 14, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45»;
  • all'articolo 22, comma 3, le parole: «, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma 1» sono soppresse;
  • all'articolo 55, il comma 1, è sostituito dal seguente:
    «Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene».
Viene, altresì, precisato che le nuove disposizioni si applicano, a decorrere dall’1 gennaio 2008, a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.
L'indennità di espropriazione di un'area edificabile diventa pari, quindi, al valore venale del bene ed è ridotta del 25% quando l'operazione è finalizzata a interventi di riforma economico-sociale.
Si ha, poi, un aumento del 10% se l'accordo di cessione è stato concluso o non lo è stato per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella definitiva.

Queste novità sono state introdotte nella Finanziaria 2008 successivamente alle sentenze n. 348 e 349 del 2007 della Corte costituzionale e della costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
La Consulta con la sentenza n. 348 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2, legge 359/1992, e dell'articolo 37, commi 1 e 2, del Dpr 327/2001, in materia di indennità di esproprio delle aree edificabili perché in contrasto con l’articolo 117 della Costituzione, in quanto violano la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu).
Secondo la Corte costituzionale, l'indennità - che oscillava, prima dell’intervento della Corte stessa, tra il 50 e il 30% del valore di mercato del bene - era inferiore alla soglia minima accettabile di riparazione dovuta ai proprietari espropriati, anche in considerazione del fatto che tale somma era ulteriormente ridotta dall'imposizione fiscale, che si attesta su valori di circa il 20 per cento.

Ricordiamo che prima dell’intervento della Corte costituzionale e delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008, l’indennità di espropriazione di un’area edificabile era pari all’importo, diviso per due e ridotto nella misura del 40%, corrispondente alla somma del valore venale del bene e del reddito dominicale netto, rivalutato ai sensi degli articoli 24 e seguenti del Tuir, e moltiplicato per dieci.
Con le nuove norme viene, invece, previsto un doppio criterio per la determinazione dell’indennità di espropriazione. Nei casi di espropriazione isolata di un singolo bene, l'indennizzo sarà determinato sulla base del valore venale. Ma se l'esproprio avviene “nell'ambito di iniziative aventi rilevante interesse economico-sociale”, l'indennità, pur restando agganciata al parametro del valore venale del bene, sarà ridotta in funzione del fine di utilità sociale che la procedura espropriativa mira a realizzare.
La Finanziara 2008, sostituendo il comma 2 dell’articolo 37 del Dpr n. 327/2001, è intervenuta anche nel caso di cessione volontaria., prevedendo che l’indennità di espropriazione di un’area edificabile sia aumentata del 10% quando sia stato concluso l’accordo di cessione, quando tale accordo non sia stato concluso per cause non imputabili all’espropriato oppure perché a questi sia stata offerta un’indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella definitiva.

A cura di Paolo Oreto


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