NUOVA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
18/12/2007
La Corte costituzionale successivamente alla sentenza n. 401
del del 23 novembre scorso, già commentata in precedenti news, si
pronuncia nuovamente con la sentenza n. 431 del 14 dicembre
scorso con cui, di fatto, boccia due leggi regionali e
precisamente la n. 12 del 2006 della Regione Campania e la n. 33
sempre del 2006 della Regione Abruzzo, che dettavano alcune norme
in materia di lavori pubblici fra le quali alcune regole sulla
scelta del contraente difformi da quelle dello Stato.
Nella nuova sentenza la Corte ha accolto le obiezioni del Governo dichiarando l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli delle due citate leggi regionali.
Nella sentenza viene precisato che le Regioni non possono regolamentare le procedure di appalto perché le stesse sono di competenza esclusiva dello Stato.
Di recente la sentenza n. 401 del 2007, ha affermato che, nel settore degli appalti pubblici, la disciplina delle procedure di gara e in particolare la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei princípi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei princípi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento.
Esse, in quanto volte a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, sono dunque riconducibili all'àmbito della tutela della concorrenza ex art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, di esclusiva competenza del legislatore statale.
Il carattere trasversale della tutela della concorrenza, infatti, implica che essa, avendo ad oggetto la disciplina del mercato di riferimento delle attività economiche, può influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle Regioni.
In riferimento, poi, al problema legato al collaudo di lavori pubblici, la Corte, dopo aver premesso che le disposizioni relative allo stesso, devo essere ricomprese nella seconda fase in cui si articola l'attività contrattuale della pubblica amministrazione, la quale ha inizio con la stipulazione del contratto e comprende l'intera esecuzione del rapporto contrattuale, di esclusiva competenza del legislatore. Precisa che il collaudo stesso costituisce un istituto tipico del contratto di appalto, come tale disciplinato dal codice civile (art. 1665 e segg.), il quale, pur caratterizzato da elementi di matrice pubblicistica, conserva prevalente natura privatistica e rientra, quindi, nell'àmbito materiale dell'ordinamento civile.
D'altra parte, la Corte aveva già rilevato nella più volte citata sentenza n. 401 del 2007 che, anche in riferimento al collaudo è ravvisabile una ulteriore funzione di garanzia della concorrenzialità nel mercato, funzione in corrispondenza della quale si delinea l'ulteriore competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.
Con la nuova sentenza n. 431 strada sbarrata alle Regioni per ciò che concerne:
© Riproduzione riservata
Nella nuova sentenza la Corte ha accolto le obiezioni del Governo dichiarando l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli delle due citate leggi regionali.
Nella sentenza viene precisato che le Regioni non possono regolamentare le procedure di appalto perché le stesse sono di competenza esclusiva dello Stato.
Di recente la sentenza n. 401 del 2007, ha affermato che, nel settore degli appalti pubblici, la disciplina delle procedure di gara e in particolare la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei princípi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei princípi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento.
Esse, in quanto volte a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, sono dunque riconducibili all'àmbito della tutela della concorrenza ex art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, di esclusiva competenza del legislatore statale.
Il carattere trasversale della tutela della concorrenza, infatti, implica che essa, avendo ad oggetto la disciplina del mercato di riferimento delle attività economiche, può influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle Regioni.
In riferimento, poi, al problema legato al collaudo di lavori pubblici, la Corte, dopo aver premesso che le disposizioni relative allo stesso, devo essere ricomprese nella seconda fase in cui si articola l'attività contrattuale della pubblica amministrazione, la quale ha inizio con la stipulazione del contratto e comprende l'intera esecuzione del rapporto contrattuale, di esclusiva competenza del legislatore. Precisa che il collaudo stesso costituisce un istituto tipico del contratto di appalto, come tale disciplinato dal codice civile (art. 1665 e segg.), il quale, pur caratterizzato da elementi di matrice pubblicistica, conserva prevalente natura privatistica e rientra, quindi, nell'àmbito materiale dell'ordinamento civile.
D'altra parte, la Corte aveva già rilevato nella più volte citata sentenza n. 401 del 2007 che, anche in riferimento al collaudo è ravvisabile una ulteriore funzione di garanzia della concorrenzialità nel mercato, funzione in corrispondenza della quale si delinea l'ulteriore competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.
Con la nuova sentenza n. 431 strada sbarrata alle Regioni per ciò che concerne:
- la regolamentazione delle procedure di appalto che sono di competenza esclusiva dello Stato;
- gli interventi relativi alla modalità di esecuzione dei contratti che “conservano prevalente natura privatistica e rientrano quindi nell’ambito materiale dell’ordinamento civile”.
A cura di Paolo
Oreto
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