No ad opere di rilevanza paesaggistica all'interno di aree vincolate
17/01/2014
All'interno di aree soggette a vincolo non è possibile
costruire opere di rilevanza paesaggistica, anche se si tratta di
piscine interrate. Con questa decisione, il Consiglio di
Stato ha ribaltato quanto stabilito con la sentenza breve n.
1099/2013 dalla VII sezione del Tar Campania - Napoli, concernente
proprio il permesso di costruire una piscina interrata a seguito di
parere negativo da parte della Soprintendenza.
Nella fattispecie, il giudice di prime cure aveva autorizzato alla realizzazione di una piscina interrata la titolare di concessione demaniale su un'arenile facente parte di un'area protetta da vincolo paesaggistico, in quanto "le piscine interrate non possono alterare i valori paesaggistici, perché non suscettibili di verticalizzazione con pregiudizi di visuali e visioni prospettiche".
Di diverso avviso i giudici di Palazzo Spada, che nella sentenza n.18/2014 hanno invece sottolineato come l'orientamento giurisprudenziale del Consiglio sia volto a considerare di rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate su un'area sottoposta a vincolo, anche nel caso in cui non vi sia un volume da computare sotto il profilo edilizio. Di conseguenza anche le piscine interrate devono essere considerate come tali, in quanto la tutela di un'area sottoposta a vincolo paesaggistico può anche esigere l'immodificabilità dello stato dei luoghi.
Non solo: la valutazione dell'incidenza delle "verticalizzazioni" su "visuali e visioni prospettiche", ma anche di ogni opera che modifichi i tratti naturalistici dell'area, oltre che di quanto può emergere dall'alto, non spetta al Tar, che sarebbe entrato nel merito dell'atto amministrativo, sostituendosi così all'Amministrazione preposta alla gestione del vincolo nella valutazione, di natura tecnico-discrezionale, della compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione e dunque, in questo caso, alla Soprintendenza, che avrebbe quindi motivatamente rilevato l'esigenza di conservazione del paesaggio del litorale.
Infine, di rilievo anche il parere sulle piscine rimovibili all'interno di aree soggette a vincolo paesaggistico: anche in questo caso, i titolari di concessioni demaniali marittime sono autorizzati all'eventuale realizzazione o ripristino soltanto previa verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento singolo e concreto, a cura dell'Autorità investita della gestione del vincolo.
© Riproduzione riservata
Nella fattispecie, il giudice di prime cure aveva autorizzato alla realizzazione di una piscina interrata la titolare di concessione demaniale su un'arenile facente parte di un'area protetta da vincolo paesaggistico, in quanto "le piscine interrate non possono alterare i valori paesaggistici, perché non suscettibili di verticalizzazione con pregiudizi di visuali e visioni prospettiche".
Di diverso avviso i giudici di Palazzo Spada, che nella sentenza n.18/2014 hanno invece sottolineato come l'orientamento giurisprudenziale del Consiglio sia volto a considerare di rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate su un'area sottoposta a vincolo, anche nel caso in cui non vi sia un volume da computare sotto il profilo edilizio. Di conseguenza anche le piscine interrate devono essere considerate come tali, in quanto la tutela di un'area sottoposta a vincolo paesaggistico può anche esigere l'immodificabilità dello stato dei luoghi.
Non solo: la valutazione dell'incidenza delle "verticalizzazioni" su "visuali e visioni prospettiche", ma anche di ogni opera che modifichi i tratti naturalistici dell'area, oltre che di quanto può emergere dall'alto, non spetta al Tar, che sarebbe entrato nel merito dell'atto amministrativo, sostituendosi così all'Amministrazione preposta alla gestione del vincolo nella valutazione, di natura tecnico-discrezionale, della compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione e dunque, in questo caso, alla Soprintendenza, che avrebbe quindi motivatamente rilevato l'esigenza di conservazione del paesaggio del litorale.
Infine, di rilievo anche il parere sulle piscine rimovibili all'interno di aree soggette a vincolo paesaggistico: anche in questo caso, i titolari di concessioni demaniali marittime sono autorizzati all'eventuale realizzazione o ripristino soltanto previa verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento singolo e concreto, a cura dell'Autorità investita della gestione del vincolo.
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