Norme Tecniche Costruzioni (NTC) 2018: dal CSLP per prime indicazioni operative
22/03/2018
Ai nastri di partenza dell'entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2018, n. 42 - S.O. n. 8) ecco che arrivano le prime indicazioni per la loro applicazione e sull'impatto sulle istruttorie del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP).
Il CSLP ha, infatti, pubblicato la nota n. 3187 del 21 marzo 2018 recante "Prima applicazione del DM 17.01.2018, riportante l’aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”, alle procedure autorizzative e di qualificazione del servizio tecnico centrale" con la quale il Servizio Tecnico Centrale fornisce, agli operatori tecnici ed economici interessati ed ai destinatari dei provvedimenti autorizzativi e/o di qualificazione di competenza dello stesso Servizio Tecnico Centrale, prime indicazioni per l’applicazione del nuovo D.M. 17.01.2018 ai relativi procedimenti, sull’impatto stesso D.M. sulle istruttorie del Servizio Tecnico Centrale e sulle attività degli operatori economici coinvolti.
Guida
alle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 |
La nota è suddivisa nelle seguenti parti:
- Introduzione
- Attività istruttorie di competenza del servizio tecnico centrale
La prima parte ripercorre le vicende relative al processo di approvazione delle nuove norme tecniche, partito il 14 novembre 2017 con il via libera del CSLP e a cui è seguito il concerto del Ministero dell’Interno e del Dip.to della Protezione Civile, il parere del C.N.R., l’intesa della Conferenza Stato-Regioni e le previste consultazioni Comunitarie. Rispetto alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008, il testo normativo è stato parzialmente rivisto, integrato ed aggiornato nei contenuti specifici, sia in relazione all’evoluzione tecnicoscientifica del settore delle costruzioni, sia a seguito dell’aggiornamento delle disposizioni dell’Unione Europea sulla libera circolazione dei prodotti da costruzione (Regolamento UE n. 305/2011 del 9 marzo 2011), sia nella prospettiva di una sempre maggiore integrazione delle norme nazionali con i documenti normativi europei e con gli Eurocodici.
Le novità rispetto alle NTC 2008
Per molti aspetti, il testo normativo è stato semplificato e chiarito, anche a seguito dell’impatto determinato dall’applicazione concreta delle norme tecniche nei diversi contesti operativi, dal mondo della produzione di materiali e componenti strutturali, al settore della progettazione e realizzazione delle opere, agli ambiti istituzionali preposti alla verifica di conformità dei progetti ed al controllo di qualità di prodotto e di processo. Da tali settori istituzionali, professionali e produttivi, infatti, fin dall’emanazione delle Norme tecniche per le costruzioni del 2005 - nonostante l’indubbia semplificazione apportata dalle NTC del 2008 rispetto al testo precedente - era stata espressa una forte domanda di ulteriore semplificazione, snellimento e maggiore operatività delle NTC, anche al fine di agevolarne il rispetto e la pratica applicazione.
Rispetto alle NTC 2008, si sono riscritte intere parti delle norme per renderne più chiaro il contenuto, è stata apportata una maggiore uniformazione terminologica e lessicale, sono stati eliminati alcuni refusi redazionali sia nelle formule che nel testo, sono stati aggiornati i riferimenti normativi e si è altresì proceduto ad una riorganizzazione complessiva delle norme, al fine di facilitarne la leggibilità.
Sono state, inoltre, inserite importanti innovazioni nel campo dell’ingegneria antisismica e per gli interventi sugli edifici esistenti, ambiti di grandissima importanza per il Paese.
L'applicazione delle NTC 2018 indipendentemente dalla nuova Circolare esplicativa
Anche il CSLP ha chiarito che le norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 17.01.2018 saranno pienamente applicabili dal trentesimo giorno dalla pubblicazione in G.U.R.I. (oggi), indipendentemente dalla emanazione della relativa Circolare riportante le relative istruzioni applicative. Nelle more dell’emanazione della nuova Circolare si potranno seguire le indicazioni riportate nella precedente Circolare, per quanto non in contrasto con quanto riportato nel nuovo DM 17.01.2018.
Attività istruttorie di competenza del servizio tecnico centrale
In merito alle attività autorizzative e di qualificazione di competenza del Servizio Tecnico Centrale (STC), la continuità con le precedenti Norme Tecniche per le Costruzioni è del tutto evidente. L’impostazione generale del Cap.11 e dei conseguenti procedimenti in carico al Servizio, non ha subito significative modifiche e variazioni.
Pertanto, principio generale adottato dal STC sarà, ove possibile e salvo i casi particolari e le eventuali precisazioni evidenziate nel seguito, che le procedure fin qui adottate dallo stesso Servizio, ed i relativi provvedimenti autorizzativi e/o di qualificazione già emanati ai sensi del D.M. 14.01.2008 ed in corso di validità, rimangano validi fino alla naturale scadenza, per essere poi rinnovati ai sensi del D.M. 17.01.2018.
In generale, pertanto, gli operatori economici destinatari delle attività istruttorie del Servizio Tecnico Centrale non dovranno richiedere la riemissione dei relativi atti autorizzativi e/o di qualificazione ai sensi del nuovo D.M. 17.01.2018, fatto salvo, si ribadisce, quanto di seguito indicato nel particolare per le diverse aree di competenza.
Vengono fornite indicazioni in merito a:
- Organismi di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica [Reg.(UE) n. 305/2011, D.Lgs. 106/2017 art.16];
- Laboratori per la certificazione di prove sui materiali da costruzione, di prove geotecniche sui terreni, sulle rocce ed in situ [art. 59, c.2, DPR 380/01, NTC, Circolari del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. 7617 e 7618 del 2010];
- Organismi di certificazione del controllo di produzione negli stabilimenti di produzione del calcestruzzo confezionato con processo industrializzato [NTC, Istruzioni operative di cui al Decreto PCSLP n. 2013 del 08.07.2015];
- Produzione di acciai per cemento armato normale e precompresso e di acciai per strutture metalliche;
- Rilascio di “Valutazione tecnica europea” per prodotti e sistemi costruttivi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica di cui al Regolamento (UE) 305/2011 [Reg.(UE) n. 305/2011, D.Lgs. 106/2017];
- Qualificazione della produzione di materiali, prodotti e sistemi costruttivi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, non disciplinati da specifiche tecniche europee o dalla normativa tecnica nazionale. Rilascio del Certificato di Valutazione Tecnica Nazionale [NTC];
- Qualificazione per la produzione di elementi prefabbricati prodotti in serie dichiarata ed in serie controllata coperti da attestato di qualificazione [NTC];
- Qualificazione di elementi strutturali e sistemi costruttivi in legno massiccio, legno lamellare e pannelli a base di legno [rif. NTC];
- Centri di trasformazione di acciai da cemento armato, cemento armato precompresso, carpenteria ed altri materiali e prodotti siderurgici [NTC];
- Rilascio dell’autorizzazione all’impiego di travi tralicciate in acciaio conglobate nel getto di calcestruzzo collaborante [Linee guida del Consiglio Superiore ll.pp].
In allegato la nota n. 3187 del 21 marzo 2018
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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