Norme Tecniche Costruzioni (NTC) 2018 e carotaggi, Inarsind: 'Ancora una limitazione per i liberi professionisti ed il libero mercato'
27/04/2018
Non si sono fatte attendere le prime reazioni all'articolo pubblicato sulle nostre pagine in cui l'Ing. Giacomo Mecatti ha denunciato alcune novità che hanno lasciato non poco stupiti i tecnici giornalmente impegnati nella conoscenza e verifica dell’esistente, andando ad imporre ad esempio l’obbligatorietà di effettuazione dei carotaggi esclusivamente da parte dei laboratori (leggi articolo).
A questa denuncia è seguita la nota di Inarsind (Associazione di Intesa Sindacale degli Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Italiani) in cui viene rilevato il medesimo problema, da loro definito una "limitazione per i liberi professionisti ed il libero mercato".
Riportiamo di seguito la nota di Inarsind.
La nota di Inarsind
Esaminando le NTC2018 di recente entrata in vigore, ed ancora in attesa della relativa Circolare esplicativa, si rileva al punto 8.5.3 una modifica non irrilevante rispetto al previgente testo delle NTC2008 con l’inserimento della frase “per le prove di cui alla Circolare 08 settembre 2010 n.7617/STC […], il prelievo dei campioni dalla struttura e l’esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n.380/2001” (in parte ridimensionato dalla successiva nota del CSLLPP) nonché, al punto 11.2.2, che “i carotaggi di cui al punto 11.2.6 (controllo di resistenza del calcestruzzo in opera)” debbano “essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR n.380/2001”, cosa che in precedenza era riferita alle sole “prove di accettazione e le eventuali prove complementari”.
Il nuovo testo introduce quindi l’obbligo, non già dell’esecuzione della prova, ma anche del prelievo del campione dalla struttura esistente, da parte dei laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001.
Siamo consapevoli dell’importanza della cura da porre nel prelievo dei campioni ed in particolare delle carote, la cui esecuzione, rimozione e trasporto possono condizionare in modo significativo i risultati delle prove sul campione, e che pertanto sia fondamentale che tale operazione vada compiuta da soggetti competenti e dotati delle idonee attrezzature.
Si ritiene altresì che le competenze sulla materia di un ingegnere non possano essere messe in discussione, e si sottolinea che, alla luce dell’approccio al tema della vulnerabilità del costruito le NTC2008, che hanno introdotto il concetto dei “Livelli di conoscenza” amplificando correttamente l’importanza delle indagini sul costruito, molti colleghi ingegneri hanno approfondito ulteriormente il tema della diagnostica degli edifici, dotandosi anche delle idonee attrezzature per poter operare in questo settore ed in molti casi accreditandosi anche ai sensi della norma EN ISO 17025, ed hanno operato nell’arco di questi anni nel campo della diagnostica, dopo aver peraltro operato investimenti non irrilevanti.
L’obbligo introdotto dalla nuova normativa va ora a restringere il campo dei soggetti che potranno operare nel campo della diagnostica, richiedendo necessariamente la compresenza di più figure, con aggravio dei costi per la committenza e allungamento delle tempistiche di esecuzione, oltre che escludendo da tale mercato soggetti che, con competenza, fino ad oggi avevano operato.
Laddove prima dell’entrata in vigore delle NTC2018, nel caso di una valutazione di vulnerabilità sismica le prestazioni potevano essere espletate da un professionista ingegnere per la parte di verifica e valutazione delle prove da effettuarsi ed il prelievo del campione potesse essere eseguito dal professionista, piuttosto che da una ditta specializzata, o, senz’altro, da un laboratorio, per poi riservare certamente e correttamente al laboratorio l’esecuzione delle prove sul campione, oggi anche il prelievo del campione deve essere eseguito solamente da laboratori di cui all’art. 59 del DPR n.380/2001.
Non si comprende quindi la ratio della scelta di riservare ai laboratori di cui all’art. 59 del DPR n.380/2001 l’operazione di prelievo che, con competenza, può essere eseguita da tecnici laureati, secondo le indicazioni che già erano presenti nella Circolare esplicativa delle NTC2008 e che derivano da specifiche norme tecniche, quando peraltro l’esecuzione di tutte le altre prove e prelievi viene, correttamente, lasciata al Direttore dei lavori.
Sarà una scelta del professionista dotarsi o meno della struttura ed attrezzatura per il prelievo dei campioni ma non ne può essere messa in dubbio la competenza sollevandolo tout-court dalla possibilità di farlo.
Si auspica quindi una modifica di tali punti che li riportino al testo previgente.
Lasciamo come sempre a voi ogni commento.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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