Norme per le costruzioni in zona sismica della Regione Marche: 'Legge iniqua e fortemente discriminatoria'

10/07/2018

La Regione Marche ha recentemente emanato la Legge Regionale del 04 gennaio 2018 n. 1Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche” e, successivamente, con la DGR n°714 del 28/05/2018Approvazione delle Linee Guida per la disciplina delle attività svolte dalle strutture tecniche competenti per le costruzioni in zona sismica nella Regione Marche”, ha stabilito le linee guida per la disciplina delle attività che le strutture tecniche competenti dovranno attuare per la regolamentazione delle costruzioni sull’intero territorio regionale.

L’Ordine dei Geologi della Marche, unitamente agli altri rappresentanti degli Ordini professionali dell’area tecnica, ha partecipato alle consultazioni in III Commissione per i lavori preparatori alla stesura della bozza definitiva della legge. Nel corso di tali incontri, lo scrivente Ordine professionale ha più volte sottolineato la necessità di apportare modifiche significative al testo della norma, ma le istanze sollevate non sempre hanno trovato un adeguato riscontro.

Entrambi i suddetti atti legislativi, modificando sostanzialmente il “modus operandi” della precedente normativa per le costruzioni in zona sismica, potranno dar luogo a scenari complessi di cui attualmente non si ha ancora la reale percezione della prospettiva futura. Di seguito si riportano alcune delle situazioni più evidenti, lasciando a documenti successivi la disamina dell’intero impalcato della Legge 01/2018 e della DGR 714/2018 ad essa collegata.

L’Ordine dei Geologi della Regione Marche, si sente in dovere di esprimere un giudizio sostanzialmente negativo sia da un punto di vista tecnico che giuridico circa la reale attuabilità della legge regionale.

1. L’Art 2 della Legge Regionale, trasferisce ai Comuni le funzioni in materia sismica ai sensi del DPR 380/2001. Di fatto la norma, obbligando i Comuni ricadenti in zona sismica ad ottemperare alle procedure previste per il rilascio delle autorizzazioni edificatorie, potrà produrre, inevitabilmente, delle criticità nella gestione dell’iter procedurale tecnico-amministrativo con significativi ritardi dei percorsi autorizzativi. La lettera inviata da numerosi Uffici tecnici comunali della Provincia di Ancona evidenzia le numerose problematiche che i Comuni, soprattutto quelli contraddistinti da Uffici Tecnici comunali sottodimensionati, dovranno affrontare a seguito dell’applicazione di tale legge:

  • “in primis” la carenza di personale adeguato e formato tecnicamente;
  • “in secundis” la scarsità delle risorse necessarie messe a disposizione per far fronte all’obbligo di controllo della procedura autorizzativa che prevede un numero di pratiche ben superiore a quello dell’attuale deposito dei progetti strutturali presso gli uffici regionali dell’ex Genio civile.

2. L’allegato 1 alla Legge regionale “Criteri e modalità per l’effettuazione del controllo dei progetti nell’ambito delle procedure per la realizzazione degli interventi nelle zone classificate sismiche”, specifica al Punto B “Contenuti della illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale” che il progetto deve essere composto da una serie di elaborati tra i quali la relazione geologica, geotecnica e sulle fondazioni, compresa la stabilità dei terreni circostanti. Certamente la legge che, come specificato all’art. 1 comma 1, “persegue l’obiettivo della tutela della pubblica incolumità dettando disposizioni in merito al riordino delle funzioni in materia sismica, alla riorganizzazione delle strutture tecniche competenti, al concorso degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alla riduzione del rischio sismico, ecc.” non chieda anche la caratterizzazione sismostratigrafica dei terreni ovvero la Risposta Sismica Locale, sembra oltremodo restrittiva e, soprattutto, non in linea con gli obiettivi di cui all’articolo sopra citato. Inoltre, la stessa norma specifica che, nel caso di costruzioni di modesto rilievo, la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo può essere ottenuta per mezzo di sondaggi, prove ed indagini eseguite precedentemente su terreni simili ed in aree immediatamente adiacenti. Con tale assunto si palesa una “superficialità tecnica” profondamente discordante con i principi ispiratori di una legge che deve garantire la sicurezza della vita umana in un territorio regionale soggetto a vulnerabilità sismica. Purtroppo, come ampiamente dimostrato in occasione dei recenti eventi sismici che hanno coinvolto l’Italia centrale, le caratteristiche sismostratigrafiche dei nostri terreni di fondazione possono dare luogo ad accelerazioni al suolo significativamente rilevanti rispetto a quelle previste dalla attuale classificazione della pericolosità sismica del territorio nazionale.

3. Al punto 1) dell’Art. 3 comma 2 (Corsi di formazione e supporto tecnico) della DGR 714/2018 , per quanto riguarda i contenuti per i corsi di formazione previsti dal disposto legislativo (allegato 2), non vengono presi in considerazione le caratteristiche litostratigrafiche,  geomorfologiche e sismostratigrafiche che, come è stato ampiamente dimostrato dalla recente  sequenza sismica partita il 24 agosto 2016, ha fortemente condizionato il danneggiamento del 62% dell’intera area del cratere. Analogamente non viene assolutamente fatta menzione delle risultanze degli studi di Microzonazione sismica di cui la Regione Marche, attraverso le varie annualità iniziate a partire dall’OPCM 3907/2010, ha praticamente coperto con il I livello l’intero territorio regionale, di fatto così smentendo tutte le risorse finora investite proprio per fornire i Comuni di uno studio fondamentale che riguarda la conoscenza delle situazioni geologiche che potrebbero comportare una amplificazione dell’onda sismica. La normativa non sembra tenere in considerazione neanche le indicazioni dettate dalle recenti Ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione post-terremoto e dalle NTC 2018 in merito agli studi di Risposta Sismica Locale. Ne deriva una bassissima, se non nulla, attenzione alle caratteristiche geologiche del territorio ove potranno essere realizzate costruzioni e/o interventi edilizi ed una altrettanto nulla attenzione ai criteri per la definizione del modello geologico e geotecnico delle aree interessate da trasformazioni urbanistiche e pianificatorie.

4. All’art. 3 della Legge viene specificato che la Regione può avvalersi della collaborazione degli Ordini professionali e delle Università. Nella DGR all’art. 4, ai sensi dell.art.3 comma 3 della L.R. 01/18 indica al punto 3 la composizione del Comitato Tecnico Scientifico che prevede al punto 3.4.1. un docente (ingegnere, geologo) dell’Università Politecnica delle Marche, come se ingegneri e geologi fossero presenti solamente in quanto Ateneo che peraltro non ha al suo interno un Corso di Studi in Scienze geologiche. Nel territorio regionale sono presenti due Università che erogano laureati in Scienze geologiche e pertanto sarebbe opportuno che tali professionalità provengano dagli Atenei che “costruiscono” tali professionalità, così come ingegneri sono presenti anche in altri Atenei ed analogamente non si può pensare che una Legge regionale sia sperequativa fino a tal punto.

Codesto Ordine pertanto ritiene la Legge regionale 04 gennaio 2018 n. 1 – Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche e la DGR n.714 del 28/05/2018 del tutto inadeguate sotto il profilo tecnico, amministrativo e funzionale, tenendo conto dell’esperienza maturata a seguito della sequenza sismica che ha interessato l’area marchigiana (che purtroppo “vanta” – se può trattarsi di vanto - il 62% del danneggiamento dell’intero territorio coinvolto dal sisma). Auspica pertanto che al più presto venga fatta chiarezza e vengano apportate le opportune correzioni ad una Legge che per l’importanza che riveste, non può non tenere in considerazione tutti gli aspetti che “governano” la sicurezza della vita umana e la qualità dell’edificato. Codesto Ordine professionale si rende disponibile a collaborare fattivamente per il necessario adeguamento alla “realtà territoriale” della norma.

A cura di Prof. Piero Farabollini
Presidente Ordine Geologi Regione Marche



© Riproduzione riservata